Una delle cause di risoluzione del contratto è l’inadempimento per cui il debitore ha una responsabilità patrimoniale (art. 2740). L’inadempimento è la situazione nella quale il debitore non esegue la prestazione dovuta, o la esegue in modo tardivo o inesatto. Non vi è inadempimento se il debitore è intenzionato ad adempiere e se l’inadempimento non è grave.
Distribuzione del rischio (tre ipotesi):
- le parti hanno previsto il rischio e dunque si deve seguire la volontà delle parti.
- le parti avrebbero potuto prevedere il rischio, ma nulla hanno disposto nel contratto (presupposizione).
- il rischio era imprevedibile.
In linea di massima il debitore non risponde per un fatto ascrivibile a terzi, alla forza maggiore o al caso fortuito. Due dei molti articoli di riferimento a questo riguardo sono il 1218 e il 1176. Tra questi si nota un apparente conflitto, ma la diligenza (art. 1176), ovvero il metro per stabilire come deve comportarsi il debitore, tempera l’art. 1218, sottolineando che il debitore è tenuto fino nei limiti della diligenza e della correttezza e, se non vi è sua colpa, non è responsabile dell’inadempimento.
Risoluzione giudiziale
L’inadempimento provoca la risoluzione del contratto (a prestazioni corrispettive), ovvero lo scioglimento e la cancellazione dei suoi effetti. Quando uno dei contraenti non adempie l’altro può chiedere l’adempimento o la risoluzione, avendo in ogni caso diritto al risarcimento del danno (art. 1453).
I presupposti della risoluzione sono:
- l’adempimento di chi agisce in giudizio (caso particolare art. 1460).
- l’inadempimento del contraente contro il quale si chiede la risoluzione.
- la domanda di risoluzione. Tale domanda può essere chiesta se si è già chiesto l’adempimento ma non viceversa (art. 1453 2° c.). Una volta chiesta la domanda di risoluzione comunque il debitore non po’ più adempiere l’obbligazione (art. 1453 3° c.).
Risoluzione di diritto
Si presentano situazioni in cui non è necessario il ricorso al tribunale per risolvere il contratto. Le tre ipotesi che determinano la risoluzione automatica del contratto sono:
- la clausola risolutiva espressa (art. 1456): i contraenti convengono che il contratto si risolva nel caso che non sia adempiuta una determinata obbligazione, dunque il contratto si risolve di diritto quando una delle parti dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.
- il termine essenziale (art. 1457): il termine, oltre il quale il contratto si risolve di diritto, si considera essenziale solo se le parti l’hanno espressamente dichiarato o se risulta implicitamente dalla natura o dall’oggetto del contratto. Se la parte vuole comunque esigere l’esecuzione nonostante la scadenza del termine essenziale deve comunicarlo entro tre giorni.
- diffida ad adempiere (art. 1454): per evitare che il debitore esegua oltre il termine l’altra parte può intimare per iscritto di adempiere, indicando un termine, oltre il quale il contratto si risolverà di diritto. Tale termine, che non può essere inferiore a quindici giorni, si denomina diffida, una dichiarazione unilaterale recettizia per la quale non è prevista nessuna forma specifica.