Le pertinenze sono cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa (art. 817). La pertinenza consiste nel legame economico e giuridico di una cosa accessoria rispetto ad altra cosa principale. La pertinenza conserva la sua individualità ed autonomia dalla cosa principale potendo da essa essere separata. Nel rapporto pertinenziale il legame tra la cosa accessoria e quella principale è preso in considerazione dalla legge come rapporto economicogiuridico di strumentalità e complementarietà funzionale, sicché per l’esistenza di un vincolo è necessario non solo l’elemento oggettivo della destinazione di una cosa a servizio dell’altra, ma anche l’elemento soggettivo della volontà del titolare di creare il vincolo in esame. Si parla di pertinenza edilizie fra immobili, di pertinenze agrarie, di pertinenze industriali, di pertinenze sacre ecc. Il codice precisa all’art. 818 che, se non è diversamente disposto, gli atti ed i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenza. Un cenno particolare merita la questione sulle aree di parcheggio: inizialmente si è ritenuto che il rapporto fra l’edificio e le aree di parcheggio avesse natura pertinenziale nel senso che l’alienazione della cosa principale comportasse anche il trasferimento dello spazio adibito a posto macchina, ma si ammetteva per altro, l’alienazione a terzi di tale area. Successivamente, la giurisprudenza della Cassazione, ha ritenuto che il vincolo pubblicistico di destinazione non possa subire deroghe negli atti privati di disposizione delle aree di parcheggio, sicché l’acquirente i un’unità abitativa acquisterebbe inscindibilmente anche lo spazio per parcheggio, salvo l’obbligo di integrare il prezzo corrisposto.

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