Gli elementi costitutivi delle persone giuridiche sono:

una pluralità di persone; un patrimonio; uno scopo; il riconoscimento da parte dello Stato.

Lo scopo della persona giuridica, che ne giustifica la nascita e l’attività, dev’essere lecito, ossia non contrario a norme imperative, al buon costume e all’ordine pubblico, nonché possibile.

1. Il riconoscimento e i suoi effetti. Il riconoscimento attribuisce all’ente (società, associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato) la qualità di persona giuridica (ne fa cioè un soggetto di diritto) conferendogli una generale capacità di agire. Esso ha la forma cc 12 del decreto del presidente della Repubblica, o, per gli enti che esercitano la loro attività nell’ambito regionale, del decreto del presidente della giunta regionale. In vista del riconoscimento la legge richiede per la costituzione dell’ente una speciale forma scritta, che è l’atto pubblico. Il riconoscimento, attribuendo all’ente la qualità di persona giuridica, ne fa un centro autonomo di diritti e interessi, distinti da quelli dei singoli partecipanti. L’autonomia della persona giuridica è patrimoniale e di volontà: con ciò si intende che il suo patrimonio è distinto da quello dei singoli partecipanti e risponde delle obbligazioni contratte dall’ente in modo esclusivo. L’autonomia della volontà si esplica invece con le scelte e l’attività posta in essere dall’ente (sia pure per mezzo dei suoi organi, composti da persone fisiche) in quanto vero e proprio soggetto di diritto; così si potranno creare dei rapporti giuridici tra una persona giuridica e un’altra, o tra essa e una persona fisica (si pensi, ad es., a un contratto stipulato dall’associazione e uno dei suoi partecipanti).

2. Costituzione e pubblicità. L’atto costitutivo è quello con cui i singoli partecipanti esprimono la loro volontà di dare vita all’ente; si distingue cc 16 dallo statuto che contiene le norme organizzative dell’ente. Entrambi devono indicare la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e l’amministrazione. L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere norme relative all’estinzione dell’ente e alla devoluzione del suo patrimonio. Una volta riconosciuta, la persona giuridica dev’essere registrata cc 33 in un apposito registro istituito presso ogni Provincia. Questo regime di pubblicità ha la funzione di rendere conoscibile ai terzi tutto ciò che è inerente all’esistenza e all’organizzazione dell’ente.

3. Capacità della persona giuridica. Le persone giuridiche hanno piena capacità di agire, esplicata soprattutto nell’ambito di un’attività di contenuto patrimoniale.

4. Da chi è rappresentata. La persona giuridica svolge la propria attività per mezzo dei suoi organi, composti da persone fisiche, che ne attuano la volontà secondo i principi propri della rappresentanza. Essi quindi agiscono in nome e per conto dell’ente e nel suo interesse: gli effetti dell’attività si riflettono perciò direttamente sull’ente, che sarà l’esclusivo titolare dei diritti e degli obblighi che ne derivano. Spetta all’atto costitutivo o allo statuto designare coloro che, tra gli amministratori, hanno anche la rappresentanza e fissare i limiti per l’esercizio di tale potere cc 19. Qualora gli atti posti in essere dagli organi rappresentativi li eccedano, non vincolano l’ente, a condizione però che le limitazioni risultino iscritte nel registro delle persone giuridiche: l’iscrizione è infatti necessaria per opporle ai terzi, a meno che non si provi che questi ne erano comunque a conoscenza.

5. Estinzione cc 27. Generalmente l’atto costitutivo o lo statuto prevedono le cause che danno luogo all’estinzione della persona giuridica (ad es., le clausole di durata che fissano il termine dell’esistenza dell’ente). Altre cause sono: il raggiungimento dello scopo o la sua sopravvenuta impossibilità e per le associazioni la mancanza totale (per morte, recesso, esclusione) degli associati, nonché la deliberazione assembleare di scioglimento; l’estinzione è dichiarata dall’autorità governativa su istanza di qualunque interessato o anche d’ufficio. Le persone giuridiche private sono regolate esclusivamente da norme di diritto privato; si dividono in:

a) società cc 2247, che hanno come scopo lo svolgimento di attività economiche, specificamente regolate dal codice civile;

b) enti che non hanno come scopo lo svolgimento di attività economiche e che si distinguono in: associazioni (dette anche corporazioni) e fondazioni, caratterizzate ciascuna dalla diversa importanza che nella loro organizzazione assumono gli elementi costitutivi.

persone giuridiche

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