Ipotizzando che una controversia non possa essere decisa con l’applicazione di una precisa disposizione di legge, questa va decisa con disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, in mancanza delle quali si dovrà decidere secondo i principi generali dell’ordinamento. È questa l’ipotesi dell’applicazione della legge per analogia. Il necessario ricorso all’analogia significa che il giudice, deve sempre applicare valori giuridici e non può liberamente ispirarsi a valori extralegali. Laddove manchi anche la previsione normativa di una fattispecie analoga, la regola per il caso concreto va sempre ricercata nei principi generali dell’ordinamento. Le materie in cui il sistema normativo è strutturato mediante la previsione di rigorose e specifiche fattispecie non sono soggette ad applicazione analogica, proprio in riferimento alle ipotesi in cui tale applicazione non è consentita, si discute se l’analogia sia distinta dall’interpretazione estensiva. L’orientamento prevalente è che si tratti di due differenti operazioni, ne consegue che le leggi eccezionali, per le quali non è ipotizzabile un’applicazione analogica, sarebbe tuttavia ipotizzabile un’interpretazione estensiva.

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