Consuetudini particolari

Oltre alle consuetudini generali si afferma l’esistenza anche di consuetudini particolari, come tali vincolanti una ristretta cerchia di Stati. Tale tipologia di consuetudini è certamente da ammettersi e la sua applicazione più rilevante è fornita dal diritto non scritto che può formarsi a modifica o abrogazione delle regole poste da un determinato trattato.

Anche la consuetudine particolare è per definizione un fenomeno collettivo, non scomponibile in relazione ai singoli Stati. Tale consuetudine, in altri termini, risulta sempre dai contegni rilevabili in seno ad un gruppo di Stati, senza che sia necessario indagare che il singolo Stato appartenente al gruppo abbia effettivamente contribuito a formarla.

 Applicazione analogica delle consuetudini

Le norme consuetudinarie generali sono suscettibili di applicazione analogica. Nell’ambito del diritto consuetudinario non scritto, tuttavia, il ricorso all’analogia ha senso solo con riguardo a fattispecie nuove: le norme consuetudinarie possono essere applicate a rapporti della vita sociale che non esistevano all’epoca della formazione della norma (es. applicazione delle norme sulla navigazione marittima ai rapporti attinenti alla navigazione aerea).

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