La rinuncia ad un diritto è un negozio giuridico unilaterale, non recettizio e irrevocabile. La rinuncia è per sua natura essenzialmente abdicativa, perché non attua un trasferimento del diritto, ma la dismissione di esso. Invece, la rinuncia cosiddett traslativa, non è una vera rinuncia ma un negozio bilaterale di attribuzione, ossia un contratto traslativo. La rinuncia si distingue dal rifiuto che comporta il non acquisto o la non accettazione di una situazione soggettiva. Invece il legislatore fa uso indifferente tal volta impropriamente dei due termini che hanno per altro un significato diverso.

Non sono rinunciabili gli status, i diritti fondamentali della persona, i diritti patrimoniali ricollegati strettamente alla persona, situazioni quali la potestà ecc. mentre sono rinunciabili, di norma, i diritti patrimoniali, salve le eccezioni stabilite dalla legge, come ad esempio, per i diritti dei lavoratori.

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