A garanzia dei creditori l’art. 2740 disciplina che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni di responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

I creditori, secondo il principio della parcondicio creditorum, godono di un trattamento peripatetico (art. 2741). La legge può però stabilire delle cause di prelazione (privilegi, pegni e ipoteche), ovvero condizioni di priorità di alcuni creditori su altri.

Esistono altre tecniche di garanzia:

  • decadenza del beneficio del termine: quando il debitore risulta insolvente, il creditore può esigere immediatamente la prestazione e concorrere con altri creditori alla esecuzione sul suo patrimonio.
  • diritto di ritenzione: il creditore trattiene presso di sé una cosa o una somma di denaro in attesa che il debitore adempia o allo scopo di compensare i reciproci debiti.

Patto commissorio

È vietato il patto commissorio (art. 2744) con cui in mancanza del pagamento del credito la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passa al creditore. Tale norma è volta a evitare che si esercitino pressioni sul debitore e che lo si induca a cedere vantaggi indebiti ai creditori.

In ogni caso tuttavia sono validi:

  • pegno irregolare: il titolare del pegno si appropria della cosa pignorata in caso di inadempimento del debitore.
  • patto marciano: il creditore diviene titolare della cosa avuta in garanzia versando la differenza del valore.
  • datio in solutum e la sua promessa.
  • mandato a vendere.
  • sale and lease back: l’imprenditore, dopo aver alienato a terzi la sua proprietà, conclude con l’impresa finanziaria un contratto di leasing, ritornando nella proprietà del bene con il pagamento del patto di riscatto.

L’azione surrogatoria (art. 2900)

Nel caso il debitore vanti un credito nei confronti di terzi che trascura, e che tale inerzia danneggi il suo creditore, quest’ultimo può sostituirsi al debitore nella riscossione del debito trascurato a meno che tali diritti e azioni non possano essere esercitati che dal loro titolare (azione surrogatoria). Tale azione surrogatoria ha effetti restitutori perché mira a reintegrare il patrimonio del debitore al fine di renderlo soddisfacente per la realizzazione degli interessi dei creditori.

L’azione revocatoria

Quando il debitore aliena a terzi i suoi beni in modo da sottrarli ai creditori, il creditore può dichiarare inefficaci tali atti di disposizione. Devono tuttavia concorrere le seguenti condizioni (art. 2901):

  • che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava al creditore o, trattandosi di un atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato.
  • che il terzo, fosse consapevole del pregiudizio e, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della preordinazione. Gli acquisti a titolo oneroso dei terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione, sono in ogni caso salvi (valido solo per gli acquisti a titolo oneroso).

Gli effetti dell’azione revocatoria non sono restitutori, ma mirano semplicemente a far dichiarare inefficace l’atto di alienazione nei confronti del creditore istante. Il creditore, una volta ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti azioni esecutive o conservative dei beni oggetto dell’azione (art. 2902).

L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903).

Il sequestro conservativo

Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore o dei beni del debitore acquistati dal terzo, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione (art. 2905). Tale azione è volta a consentire al creditore di aggredire con esito positivo il patrimonio del debitore inadempiente, ma tale credito sequestrato deve essere necessariamente attuale, liquido ed esigibile.

Gli effetti del sequestro consistono nel rendere inefficaci nei confronti del creditore le alienazioni effettuate dal debitore nel periodo di durata del sequestro (art. 2906).

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