Il vincolo del patrimonio non garantisce un solo credito, ma tutti i possibili crediti del debitore cosicché tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore (2740). La par condicio creditorem corrisponde ad un’intuitiva esigenza di parità di trattamento e ha la forza di un principio generale. Sono deroghe, possibili solo per patto espresso o per legge, le “cause legittime di prelazione”(privilegi pegno ed ipoteca),i quali assicurano ai singoli creditori un soddisfacimento agevolato e preferenziale sui beni assoggettati alla garanzia stessa.

L’arresto per debiti, su istanza del creditore, ebbe a perpetrarsi in età moderna, in varie forme. A distanza di vari secoli dalla Lex Poetelia, che abolì il nuxum nel 326 a.C., la grave sanzione era ancora presente nel codice del 1865(art 2093). In apparenza ogni traccia di conseguenze che comportassero la privazione della libertà personale del debitore inadempiente scomparve soltanto nel 1876 con la legge numero 4166. Ha riacquistato attualità il problema del ricorso alle sanzioni pecuniarie o ad altre misure coercitive indirette al fine di indurre il debitore a non pregiudicare ulteriormente il creditore.

Se l’interesse del creditore non viene soddisfatto per l’inadempimento del debitore, all’originario obbligo si affianca (ove la prestazione sia ancora possibile o utile) o si sostituisce (in caso contrario) un obbligo di risarcimento, che in realtà costituisce una conversione legale del primo obbligo, al quale resta strettamente legato, poiché si commisura sempre alla soddisfazione dell’interesse del creditore(1218). Se il debitore rimane inadempiente all’obbligo connesso con tale primaria responsabilità, il vincolo patrimoniale diviene pienamente operante con l’applicazione delle norme del processo di esecuzione.

La fase finale della responsabilità patrimoniale è strutturalmente diversa dall’obbligazione. Il creditore si avvale, a questo punto, di un diritto il cui esercizio può consentirgli di soddisfare in via coattiva l’interesse leso. Tale fase successiva è di natura potestativa:non obbligatoria. I rimedi esperibili sono costituiti dall’esecuzione in forma specifica, che dovrebbe consentire di soddisfare per altra via l’interesse primario della prestazione dovuta, ove sia ancora possibile, ovvero dal pignoramento e dall’espropriazione dei beni del debitore, al fine di ricavare dalla vendita coattiva dei beni quanto è necessario per soddisfare in tutto o in parte il creditore. L’ordinamento vigente non regola l’ipotesi di riparazione in forma specifica tra gli effetti dell’obbligazione.

Nella letteratura il problema non contrappone tanto i civilisti tra loro poiché un’autorevole scuola, pur ribadendo che il creditore ha diritto ad insistere per l’’adempimento anche dopo l’inadempimento non definitivo e il debitore può tardivamente adempiere, continua a dubitare che l’esecuzione in forma specifica possa trovare applicazione a tutela dei diritti di credito. Ed in tal senso parte della letteratura processualistica riabilita di fatto lo stesso principio romanistico (dell’esclusività della condanna pecuniari, che fu già imputato al code civil. La descrizione delle fasi in cui trova applicazione il rapporto e, in via eventuale succedanea, l’assoggettamento del patrimonio all’esecuzione dimostra che sarebbe arbitraria ogni analisi la quale ravvisasse l’essenza dell’obbligazione nel secondo momento: infatti quest’ultimo è in grado di assumere rilievo se il debito non trovi regolare attuazione.

Debito e responsabilità sono concetti che non possono essere confusi ma che si richiamano a vicenda: il debito si lega alla responsabilità. Rientrano ormai nella storia della Pandettistica tedesca e costituiscono l’altro aspetto delle teorie che guardano al credito come ad un diritto di “signoria” le dottrine che ravvisano l’essenza dell’obbligazione nella responsabilità del debitore. L’influenza in Italia è stata forte; a tal punto che ancora l’art. 2 del progetto ministeriale del 1940 poneva la responsabilità patrimoniale del debitore in una posizione definitoria rispetto alla disciplina dell’obbligazione.

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