A norma dell’art.1 cod. civ. con la nascita si acquista la capacità giuridica. Essenziale è che il feto, per essere considerato persona, debba nascere vivo anche per un solo istante. Un nato morto non è persona.

Il solo concepimento non costituisce una persona, tuttavia la legge riconosce al concepito alcune prerogative e alcuni diritti. Il Codice Civile ammette la successione e persino la donazione anche ad un concepito, quindi ad una persona non ancora viva e questo proprio perché il solo concepimento è sufficiente per l’acquisto di diritti, purchè nasca vivo.

La fine di una persona avviene con la morte anche dal punto di vista giuridico. Con la morte alcuni diritti vengono a scomparire, altri vengono trasferiti ad altri soggetti. In tema di accertamento di morte la normativa vigente è quella della legge n°578 del 1993 che ha introdotto i criteri e le tecniche di accertamento della morte. L’atto per la prova della morte è l’atto di morte.

Quando al momento di un grave evento muoiono più persone, l’art.4 cod. civ. dice che si presume la morte avvenuta per tutti allo stesso momento.

Basta la scomparsa di un soggetto dal luogo di residenza o di domicilio per un tempo indeterminato più o meno lungo, accompagnato dalla totale assenza di proprie notizie, che subito scattano le conseguenze.

Il tribunale ha il compito di nominare un curatore per il patrimonio dello scomparso e le successioni aperte in favore dello scomparso vanno a chi fosse spettato in mancanza dello stesso.

È chiaro che quando la mancanza dura per diverso tempo cresco i motivi di dubbio sull’esistenza in vita della persona.

Dopo due anni dalla scomparsa si procede con la dichiarazione di assenza tramite sentenza del tribunale su istanza degli interessati. Con lo stato di assenza i beni patrimoniali dello scomparso vengono temporaneamente destinati ai legittimi eredi, anche se pur sempre proprietà dello scomparso, fino a quando non torna l’effettivo proprietario o fino a quando non sia emessa la sentenza di morte presunta dello stesso.

L’assenza non scioglie il matrimonio e quindi il coniuge non può risposarsi. Se però vi riesce, questo non può essere impugnato fino a che dura lo stato di assenza del primo coniuge.

L’assenza cessa o con il ritorno dello scomparso, o con la morte dimostrata o con la sentenza di morte presunta.

Indipendentemente da ogni altra sentenza passata, il tribunale, o su istanza delle parti, o su istanza del pubblico ministero o su istanza di qualunque interessato, dopo dieci anni dal giorno delle ultime notizie, deve emettere una sentenza di morte presunta. Il termine è abbreviato in caso di morte bellica o di infortunio.

La sentenza dichiara che lo scomparso è presumibilmente morto dal giorno in cui non si hanno più avute notizie e tutti gli effetti ne sono retroattivi. Il coniuge può contrarre nuovo matrimonio e gli eredi entrano nel pieno possesso dell’eredità loro lasciata.

Se però lo scomparso ritorna, gli effetti sono ex nunc, rientra in pieno possesso dei propri beni non ancora alienati o consumati e il matrimonio del coniuge può essere impugnato salvo gli effetti civili dello stesso (Es. eventuali diritti e doveri su prole, ecc.).

 

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