L’oggetto è uno dei cinque elementi essenziali del contratto che a norma dell’art. 1325 cod. civ. sono indispensabili pena la nullità.

Tuttavia è possibile contrarre con all’oggetto cose e beni di futura fruizione a norma dell’art. 1348 cod. civ. salvo le diverse e specifiche disposizioni di legge, come, ad esempio, il divieto di patti successori, cioè di contrarre su future successioni (art. 458 cod. civ.) e la nullità di donazioni di beni futuri (art. 771 cod. civ.).

In virtù dell’art. 1322 cod. civ. le parti possono inserire qualunque clausola all’interno dei contratti e determinare qualunque tipologia di contratto, purchè lecita, al fine di soddisfare i propri interessi.

Infatti il giudice, in caso di controversie che richiedano l’istituto dell’interpretazione del contratto, si deve regolare in virtù di quanto le parti volevano realmente disporre e non su quello che poi hanno convenuto e che perciò è causa di contrasti.

Successivamente deve denominare la tipologia di contratto effettivamente voluta dalle parti per applicarvi la normativa apposita e specifica.

In determinati casi l’autonomia contrattuale privata è fortemente limitata dalla presenza di esigenze e forze prepotenti.

Infatti la legge, in casi speciali, interviene a tutela del consumatore debole costituendo una forma di protezione nei confronti dei grandi monopolisti ed operatori commerciali.

Si tratta quindi effettivamente di una limitazione ma per difendere chi è forzatamente assoggettato per motivi sociali ed economici svariati.

Questi interventi legislativi esistono soprattutto nei casi di contratti di massa, in quei contratti, cioè, in cui si ha a che fare con contratti prestampati in modulari o formulari, proprio per evitare che avvengano abusi e ingiustizie (Es. biglietti per il trasporto, ecc.).

La legge, pertanto, all’art. 1339 cod. civ., intercala delle clausole automaticamente che vanno a costituire delle clausole nei contratti di massa, come ad esempio il prezzo o altro ancora sia di pubblico interesse.

Queste clausole automaticamente inserite dalla legge hanno un’importanza talmente ampia che vanno a sostituire pienamente quanto già disposto dalle parti se con esse contrastanti.

Inoltre, oggi, sono quotidianamente utilizzati ed efficaci i contratti in cui manchi la negoziazione.

In questi tipi di contratto, la parte che mantiene il controllo, detta le proprie condizioni generali di contratto che non rappresentano altro se non condizioni unilaterali a cui adeguarsi se si vuole perfezionare tale contratto.

In tal caso, la legge interviene con un’importantissima norma che è rappresentata dall’art. 1341 cod. civ. che disciplina proprio le condizioni generali di contratto nel senso che il destinatario di tali condizioni generali deve essere messo in grado, seguendo l’ordinaria diligenza, di prenderne preventivamente conoscenza.

Predisposto ciò le clausole imposte hanno piena efficacia sin dall’inizio anche se la controparte non ne ha preso conoscenza, magari perché non si è prestata o preoccupata di farlo.

Continuando lo studio della contrattazione in posizione di squilibrio sociale ed economico tra le due o più parti interessate, di vitale importanza è anche il secondo comma dell’art. 1341 cod. civ..

Infatti quest’ulteriore norma aggiunge che le clausole particolarmente onerose per una sola parte, soprattutto nei contratti di massa, devono essere approvate sottoscrivendole direttamente dalla parte che aderisce così al contratto stesso.

Nel caso in cui l’aderente non sottoscriva una o più clausole di questo tipo, queste non sono da considerarsi valide e non applicabili pur rimanendo valido l’intera parte di contratto restante ove questo risulti compatibile.

Nel caso di contratti perfezionati tramite formulari o modulari, inoltre, ogni eventuale clausola aggiunta da una delle parti con scrittura ed in un secondo tempo rispetto alla stampa del modulo stesso, vengono considerate, a norma dell’art. 1342 cod. civ., prevalenti su tutte le eventuali altre clausole in contrasto anche se queste ultime non sono state cancellate.

In difesa della classe dei consumatori, una recente normativa (legge comunitaria del 1994) in attuazione di una direttiva CEE, ha introdotto un intero Capo al Codice Civile, quello XIV bis, sotto il Titolo II del Libro IV, dedicato appunto ai contratti dei consumatori.

Questa normativa prevede l’inefficacia di tutte quelle clausole che vengono definite, per loro natura, vessatorie anche se sottoscritte con doppia firma dall’aderente secondo l’art. 1341 cod. civ..

Le clausole che determinano lo squilibrio tra le parti vengono definite clausole vessatorie, a norma dell’art. 1469 bis cod. civ., quando comportano a carico del consumatore eccessivi diritti e obblighi derivanti dallo stesso contratto stipulato.

Inoltre l’art. 1469 bis elenca tutte quelle clausole che vengono tacitamente considerate vessatorie fino a prova contraria.

In questi casi l’onere della prova subisce l’inversione spettando alla parte professionista dimostrare che non si tratti di vessatorietà.

 

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