Particolare rilievo il codice attribuisce al negozio che si qualifica come contratto consistente nell’accordo di due o più parti. In riferimento al contratto il codice prevede una disciplina di carattere generale. Lo stesso contratto però è un concetto che si configura in maniera diversa a seconda della vicenda giuridica che le parti intendono realizzare. In ragione degli interessi da regolare, il contratto assume una qualificazione ulteriore (vendita, locazione, mandato, deposito).

Ciò spiega perché il codice prevede una disciplina speciale per ciascuno dei tipi ipotizzati. Non si esclude tuttavia la possibilità di chiudere contratti non identificabili con i tipi aventi una disciplina particolare. Di qui la distinzione tra contratti tipici e contratti atipici. Tra i contratti atipici vanno annoverati i contratti misti, quei contratti i cui contraenti intendono realizzare più situazioni giuridiche ma ciascuna corrispondente a quella che qualifica questo o quel contratto tipico.

Contratti sinallagmatici sono accordi che danno luogo ad un rapporto complesso in virtù del quale ciascuno dei contraenti nei riguardi dell’altro si obbliga ad una prestazione o attribuisce un vantaggio economico. Contratti sinallagmatici sono sempre i contratti di scambio in quanto economicamente implicano uno scambio fra una cosa e un determinato corrispettivo. Essi sono qualificati anche onerosi in quanto ciascun contraente si obbliga nei confronti dell’altro a differenza dei contratti gratuiti nei quali la prestazione di uno non ha per scopo il conseguimento di un corrispettivo. Tra i contratti prestazioni corrispettive non rientrano normalmente anche i contratti aleatori che, a differenza dei contratti commutativi, sono accordi nei quali uno dei contraenti si assume il rischio dell’eccessiva onerosità della prestazione da lui dovuta.

Contratti associativi, sono accordi con i quali ciascun contraente si obbliga ad un conferimento per conseguire vantaggi che possono derivare dalla partecipazione all’organizzazione contestualmente creata per uno scopo comune altruistico o utilitaristico.

Contratti normativi sono accordi con cui i contraenti stabiliscono preventivamente le regole che saranno vincolanti per i loro eventuali futuri contratti.

Contratti preliminari sono invece accordi con i quali le parti si obbligano unilateralmente reciprocamente a stipulare successivamente un particolare contratto. Tale contratto è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

I contratti d’impresa sono quei contratti che devono avere necessariamente un contraente imprenditore, come ad esempio un contratto bancario.

L’ordinamento giuridico tende a tipizzare mediante leggi speciali quei contratti atipici, che, particolarmente diffusi, hanno acquisito una specifica tipizzazione sociale. Sono questi i nuovi contratti, la cui novità consiste in una disciplina più specifica rispetto ai generici tipi già ipotizzati dal codice.

Una particolare tecnica di formazione di patti contrattuali è ipotizzata dal c.c. quando prevede che le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se la momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (art. 1341). Le condizioni generali del contratto possono riguardare tanto la determinazione dei prezzi e dei costi, quanto la regolamentazione dei normali rischi contrattuali. Nell’ipotesi qui prevista sembrerebbe che il contratto si formi senza accordo, pertanto, il contenuto del contratto concordato tra le parti viene integrato per legge dalle condizioni generali predisposte da uno dei contraenti. Ma il comma 2 dell’art. 1341 sancisce che talune clausole sono efficaci solo se cono specificatamente approvate per iscritto dal contraente non predisponente. In conseguenza di normative comunitarie, la l. 52/1996 ha introdotto una serie di norme dirette a tutelare il contraente mediante la previsione di inefficacia di alcune clausole abusive. In alcune ipotesi contrattuali, alle regole sulla formazione del contratto, si aggiunge la manifestazione in forma scritta del contratto stesso. L’art. 1350 elenca in forma generale una serie di contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili o la costituzione di diritti reali di godimento su cosa altrui per i quali si prescrive al forma dell’atto pubblico o della scrittura privata. I contratti per i quali non è necessaria una forma determinata sono validi ed efficaci in base al nudo consenso. I tal senso i contratti consensuali si distinguono sia dai contratti formali o solenni, che dai contratti reali. Quest’ultimi sono il comodato, il mutuo, il deposito, il pegno, il riporto, la donazione manuale, il contratto estimatorio.

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