Le formule inventate per la distribuzione sono variegate:
- nel commercio internazionale si usa il counter trade in cui il pagamento avviene con beni anziché con moneta (permuta moderna).
A tali accordi partecipano anche gli istituti bancari che hanno sia funzione di collaborazione sia funzione di controllo.
- il franchising è il contratto in base al quale una parte (franchisor/ affiliante) concede all’altra (franchisee/ affiliato) la facoltà di produrre o vendere merci o servizi utilizzando nome, marchio, logo o firma della prima.
Le caratteristiche rese obbligatorie sono:
- la forma obbligatoriamente scritta sotto pena di nullità.
- la durata minima di tre anni e il contenuto minimo obbligatorio.
- l’obbligo dell’affiliante di fornire alla controparte, prima della conclusione del contratto, ogni informazione utile.
- il divieto di trasferire la sede senza il consenso dell’affiliante.
Le parti, anche se all’interno appaiono identificarsi, restano comunque autonome e sono dunque matrimonialmente responsabili solo per il proprio esercizio.
- la concessione di vendita è il contratto con cui una parte (impresa produttrice/ concedente) affida all’altra (impresa distributrice/concessionario) i propri prodotti per la vendita in una determinata area, cosa che quest’ultimo esegue direttamente.
Normalmente il contratto prevede la clausola di esclusiva.
- il merchandising è il contratto con il quale il titolare di un nome (o di un marchio, o di un logo) concede alla controparte, verso un corrispettivo, la facoltà di uso, al fine di promuovere e vendere prodotti di vario genere legati a quel nome.
L’uso che viene fatto di tale nome, che è esclusivo, viene tutelato in capo al produttore.