Le formule inventate per la distribuzione sono variegate:

  • nel commercio internazionale si usa il counter trade in cui il pagamento avviene con beni anziché con moneta (permuta moderna).

A tali accordi partecipano anche gli istituti bancari che hanno sia funzione di collaborazione sia funzione di controllo.

  • il franchising è il contratto in base al quale una parte (franchisor/ affiliante) concede all’altra (franchisee/ affiliato) la facoltà di produrre o vendere merci o servizi utilizzando nome, marchio, logo o firma della prima.

Le caratteristiche rese obbligatorie sono:

    • la forma obbligatoriamente scritta sotto pena di nullità.
    • la durata minima di tre anni e il contenuto minimo obbligatorio.
    • l’obbligo dell’affiliante di fornire alla controparte, prima della conclusione del contratto, ogni informazione utile.
    • il divieto di trasferire la sede senza il consenso dell’affiliante.

Le parti, anche se all’interno appaiono identificarsi, restano comunque autonome e sono dunque matrimonialmente responsabili solo per il proprio esercizio.

  • la concessione di vendita è il contratto con cui una parte (impresa produttrice/ concedente) affida all’altra (impresa distributrice/concessionario) i propri prodotti per la vendita in una determinata area, cosa che quest’ultimo esegue direttamente.

Normalmente il contratto prevede la clausola di esclusiva.

  • il merchandising è il contratto con il quale il titolare di un nome (o di un marchio, o di un logo) concede alla controparte, verso un corrispettivo, la facoltà di uso, al fine di promuovere e vendere prodotti di vario genere legati a quel nome.

L’uso che viene fatto di tale nome, che è esclusivo, viene tutelato in capo al produttore.

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