Il contratto può essere utilizzato per risolvere divergenze tra le parti, per prevenire una controversia o per comporre una controversia in atto, ricorrendo, in ogni caso, a terzi.

 La transazione

La transazione è il contratto con il quale le parti pongono fine a una controversia già iniziata o ne prevengono una che si può svolgere facendosi reciproche concessioni. Con tali reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere rapporti diversi da quello che ha formato l’oggetto della contestazione (art. 1965).

La transazione è un contratto a prestazioni corrispettive che può avere luogo solo se le parti hanno la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite, in caso contrario invece è nullo (art. 1966). Deve avere necessariamente forma scritta e non è annullabile:

  • per errore di diritto (art. 1969).
  • per lesione (art. 1970).
  • per la scoperta di documenti a meno che essi non siano stati occultati dalla controparte.

Al contrario è annullabile se è stata fatta su documenti poi riconosciuti falsi.

La transazione non può essere risolta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione.

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