Anche nei confronti della Costituzione italiana è necessario porre l’interrogativo se debbano essere elaborati nuovi diritti e libertà e, quindi, nuove norme in conseguenza dell’impatto della realtà digitale o, al contrario, se sia sufficiente un’interpretazione evolutiva delle disposizioni?
La costituzione italiana non contiene riferimenti espliciti alle tecnologie informatiche e a Internet, per il semplice motivo che la sua emanazione si colloca in un momento antecedente alla rivoluzione digitale e le revisioni costituzionali non hanno toccato tale profilo. Come già rilevato, però, la società tecnologica incide profondamente sulla vita dell’uomo, sulle libertà e sui diritti e, di conseguenza, necessita di una tutela di tenore costituzionale.
Alla luce di tali considerazioni, in Italia è intenso il dibattito dottrinale, accompagnato da alcuni significativi disegni di riforma costituzionale. La riflessione si concentra in modo particolare sul diritto di accesso a Internet, presupposto necessario per svolgere in rete tutti gli altri diritti, anche se non hanno mancato di espandersi anche tutte le altre libertà che la rete genera.
A sostegno della tesi che ritiene sufficiente l’interpretazione della Carta Costituzionale e dei diritti ivi previsti per dare fondamento alle nuove libertà, sono richiamate diverse disposizioni della costituzione.
il diritto di accesso ad Internet può essere ancorato all’articolo 21 comma 1 che prevede la libertà di espressione con “ogni mezzo di diffusione” interpretato come libertà non solo di informare ma anche di informarsi. Sotto tale lente il diritto di accesso si collega anche all’articolo 15 che si riferisce invece a una comunicazione interpersonale rivolta a un numero di soggetti determinati.
Ma l’equiparazione delle tecnologie informatiche a mezzo di comunicazione è limitata rispetto alle reali possibilità offerte che involgono una serie di attività umane che trovano il collante nell’esercizio della libertà personale, nello sviluppo della persona e nell’effettiva partecipazione alla vita pubblica, economica e sociale. Pertanto il diritto di accesso si configura come precondizionamento per l’esercizio degli altri diritti e libertà costituzionalmente tutelati e Internet si connota come una dimensione nella quale l’uomo sviluppa la propria personalità.
Di conseguenza, le nuove libertà e i nuovi diritti collegati alle tecnologie informatiche vengono fondati sui principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale quali l’articolo 2 ai sensi del quale la Repubblica “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economia e sociale” e l’articolo 3 che tutela l’uguaglianza non solo formale ma sostanziale.
Attraverso l’interpretazione evolutiva dei principi fondamentali degli articoli 2 e 3 della Costituzione è possibile includere le molteplici libertà coinvolte dalle tecnologie informatiche, quali la libertà personale (art.13), la libertà di comunicazione (art.15), la libertà di riunione (art.17), la libertà di associazione (art.18), la libertà di informazione (art.21), la libertà di iniziativa economica (art.41), il diritto alla cultura (artt. 9 e 33), il diritto alla salute (art.32), il diritto all’istruzione (art.34), il diritto al lavoro (art.35), il principio di democrazia e sovranità popolare (art.1) e le libertà politiche.
Sugli articoli 2 e 3 e sui concetti di dignità umana e sviluppo della persona è possibile fondare libertà e diritti che emergono nella rete e sono privi di un esplicito riferimento costituzionale: il diritto all’anonimato, il diritto all’identità personale e alla sua corretta rappresentazione, il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto all’oblio.
Sull’articolo 3 e il concetto di eguaglianza è possibile trovare il fondamento al principio di net neutrality e alla qualificazione della rete quale bene comune.
Accanto a chi trova nella nostra Costituzione i margini e gli spazi per una rilettura al fine di includere anche le tecnologie informatiche non manca chi auspica un riconoscimento esplicito attraverso un’integrazione della Costituzione stessa. Per chi sostiene la necessità di un intervento costituzionale, lo sforzo di un’interpretazione evolutiva della Carta porta ad attribuire un significato nuovo da quello originario che rischia di sfociare in una forzatura del dettato costituzionale: in ogni caso, l’interpretazione evolutiva, non riesce pienamente a comprendere i diversi aspetti delle nuove libertà.
Una proposta di revisione costituzionale riguarda l’inserimento di un articolo 21-bis nella Costituzione o l’integrazione dell’articolo 21: la proposta deriva da quella avanzata da Rodotà all’Internet Governance Forum a Roma nel 2010 e va nella direzione di ampliare i principi costituzionali riguardati l’uguaglianza e lo sviluppo della persona. Un’altra proposta ha previsto l’inserimento di un articolo 34-bis della costituzione.
Ma, proprio alla luce della forza espressa dai canoni interpretativi della dignità umana e del principio di uguaglianza, di cui agli articoli 2 e 3 comma 2 della costituzione, non manca in dottrina chi ritiene che l’intervento costituzionale dovrebbe riguardare queste norme al fine di non rischiare di rivelarsi limitato al momento dell’applicazione e coprire, invece, in modo trasversale e aperto l’insieme di diritti e libertà protetti dalla Carta fondamentale e coinvolti dalla rivoluzione digitale.
In tale dibattito italiano, oggi si inserisce un riconoscimento istituzionale, seppur non legislativo, delle libertà digitali nella dichiarazione dei diritti in Internet, detta anche Internet Bill of Rights Italiana.