Il documento informatico

Il diritto deve assicurare validità ai documenti formati e trasmessi con modalità digitale e alle attività giuridiche compiute per mezzo delle tecnologie informatiche.

Il documento informatico si pone come oggetto privilegiato delle attività giuridiche digitali ed è assolutamente centrale la rilevanza della relativa disciplina normativa.

La legislazione si è preoccupata di dettare disposizioni idonee ad assicurare la certezza del diritto grazie alla previsione di norme atte a preservare gli aspetti necessari e caratterizzanti quali: l’oggetto costituito dal documento e l’identificazione del soggetto giuridico cui imputare la paternità del documento informatico.

La normativa e le regole tecniche disciplinano l’integrità e l’autenticità del documento e le firme elettroniche: le norme principali sono oggi contenute prevalentemente nel Codice dell’amministrazione digitale (CAD), il decreto legislativo n.82 del 7 Marzo 2005. Ai sensi dell’articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 82/2005, le disposizioni del CAD che regolano l’attività documentale in ambito digitale e riguardano il documento informatico, le firme elettroniche e la trasmissione telematica dei documenti si applicano non solo nell’ambito pubblico ma anche ai privati e, di conseguenza, ai rapporti di natura privatistica, integrandosi nell’ordinamento civilistico.

Le norme conferiscono centralità al documento informatico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. A riprova della prevalenza dei byte sulla carta, la definizione di documento analogico è ricavata in negativo e consiste nella rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Il documento informatico, anche privo di sottoscrizione, ha un proprio valore giuridico ma la firma elettronica svolge una funzione fondamentale perché costituisce strumento di identificazione e imputazione del documento informatico e delle dichiarazione in esso contenute con le connesse conseguenze giuridiche.

 

Le firme elettroniche

Al passaggio dal documento cartaceo al documento informatico corrisponde il passaggio dalla firma autografa a quella elettronica che mostrano rilevanti tratti differenziali.

  1. La firma autografa si presenta come un segno apposto manualmente sul documento cartaceo e direttamente riconducibile al soggetto: è legata al supporto fisico del documento, valutabile in modo diretto e dotata in sé di validità temporale illimitata.
  2. La firma elettronica consiste in una sequenza binaria riconducibile al soggetto solo attraverso una procedura informatica: è legata in modo indissolubile al contenuto del documento, valutabile solo con mezzi informatici e dotata di una validità temporale illimitata.

In merito al valore del documento, vige nell’ordinamento il principio della libertà della forma nella manifestazione della volontà negoziale ma in molti casi è imposta la forma scritta ad substantiam (per la validità dell’atto, ossia per la produzione degli effetti giuridici) o ad probationem (per la prova di un atto o un fatto): è il caso dell’articolo 1350 del codice civile che impone, in determinate fattispecie, la forma scritta a pena di nullità.

Di conseguenza, è essenziale verificare quali soluzioni di firma elettronica conferiscono al documento informatico l’attitudine a integrare e assolvere il requisito della forma scritta e il valore probatorio che sono idonee ad attribuire.

In caso di documento informatico, privo di sottoscrizione, l’idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio: il commento quindi possiede un proprio valore giuridico, in conformità a quanto previsto dall’articolo 46 del regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

A un documento elettronico non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica.

La normativa vigente delinea un sistema di sottoscrizioni a più livelli, con diversa forza probatoria, in cui il concetto di firma elettronica si riferisce al procedimento informatico che permette di accertare la paternità di un documento: la conseguente distinzione tra tipologie di firma si basa sulla diversa capacità di garantire sicurezza e affidabilità a livello tecnico circa l’identità dei soggetti e l’integrità dei dati.

Sono quattro le tipologie di firma elettronica previste dalla normativa di riferimento: firma semplice, firma avanzata, firma qualificata e firma digitale.

In premessa va evidenziato il principio di non discriminazione di cui all’articolo 25 del regolamento eIDAS, che consiste nel non poter negare a una firma elettronica gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali.

  1. La firma elettronica semplice consiste in uno strumento che consente di associare un insieme di dati elettronici a un identificativo unico, costituito appunto dalla firma elettronica. Si trarre della firma “debole” o “leggera” nell’ordinamento: il documento informatico sui cui è apposta soddisfa il requisito della forma scritta, ma sul piano probatorio è valutabile dal giudice, tenuto conto delle sue caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. Pertanto, sul piano probatorio, ha lo stesso valore del documento informatico non sottoscritto e non fornisce certezza a priori agli utilizzatori, essendo rimessa la valutazione al giudice.
  2. La firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
    1. È connessa unicamente al firmatario;
    2. È idonea a identificare il firmatario;
    3. È creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
    4. È collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati

Si tratta di una firma “più forte” in quanto prevede da una parte la connessione univoca al firmatario e, dall’altra, la rilevabilità di eventuali modifiche successive: non è però caratterizzata dalla presenza di un certificato qualificato, come le firme qualificate digitali.

Le regole tecniche in materia di firme elettroniche riconoscono la possibilità di realizzare soluzioni di firma elettronica avanzata, senza necessità di autorizzazione preventiva e senza previsione di vincoli tecnologici, ma rispettando una serie di requisiti minimi oggettivi e soggettivi. L’utilizzabilità delle firma elettronica avanzata è possibile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto che eroga soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti per motivi istituzionali, societari o commerciali.

La dottrina porta come esempi di firma avanzata la one time password e la firma biometrica o grafometrica, laddove rispettino quanto previsto dalle regole tecniche.

Inoltre, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni l’invio tramite PEC, effettuato richiedendo la ricevuta completa, sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata: anche l’utilizzo della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, del documento d’identità dei pubblici dipendenti, del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del CAD.

In merito al valore giuridico della firma avanzata e alla soddisfazione del requisito di forma scritta, per gli atti di cui all’articolo 1350 comma 1, nn. 1-12 del codice civile (atti di costituzione e trasferimento di diritti reali immobiliari, locazioni ultranovennali ecc.) la norma pone la necessità della sottoscrizione con firma qualificata o digitale a pena di nullità. Diversamente gli atti di cui all’articolo 1350 comma 1 n.13 del codice civile sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale e soddisfano comunque il requisito della forma scritta anche se sottoscritti con firma elettronica avanzata.

Sotto il profilo probatorio il documento sottoscritto con firma avanzata fa piena prova fino a querela di falso.

La firma qualificata si atteggia con un rapporto di species a genus nei confronti della firma avanzata e la firma digitale, a sua volta, con rapporto di species a genus rispetto alla firma qualificata: questo rende evidente la gradualità del sistema delle firme elettroniche, dove la maggiore forza di basa sulla maggiore capacità di garantire

Le firme qualificate e le firme digitali sono firme che, oltre ad una maggiore garanzia a livello tecnologico, offrono maggiore sicurezza per il fatto che, in entrambi i casi, è prevista la presenza di un certificato qualificato e, di conseguenza, emerge l’attività di certificazione dell’identità del firmatario svolta da un soggetto terzo garante, previsto e disciplinato dalle disposizioni europee e nazionali: il prestatore di servizi fiduciari qualificato.

Al momento della sottoscrizione il certificato qualificato non deve risultare scaduto di validità, revocato o sospeso dal momento che l’apposizione di una firma digitale o di altro tipo di firma qualificata equivale e mancata sottoscrizione.

Per quanto attiene al valore delle firme nel tempo è opportuno richiamare la rilevanza dell’individuazione temporale e della data certa, dal momento che “le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato”.

In merito al valore giuridico, il documento informatico, sottoscritto con firma qualificata o firma digitale, equivale a sottoscrizione autografa e soddisfa il requisito della forma scritta, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 1350 del codice civile anche nei casi di cui ai numeri da 1 a 12 del comma 1.

L’efficacia probatoria del documento sottoscritto con firma qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche, è quella della scrittura privata ai sensi dell’articolo 2702 del codice civile, ossia fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Accanto alle diverse tipologie esaminate, si parla poi di firma autenticata nel caso in cui la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata sia riconosciuta, ai sensi dell’articolo 2703 del codice civile, ossia autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò

L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale del fatto che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento non è in contrasto con l’ordinamento giuridico. Tale tipologia ha quindi maggiore valore probatorio, in quanto viene attestata non solo la certezza dell’identità ma anche l’utilizzo della firma da parte del legittimo titolare e l’effettiva volontà.

Infine, va menzionato l’atto pubblico informatico redatto dal notaio, regolato dal decreto legislativo 110/2010, che equivale e produce i medesimi effetti del corrispondente cartaceo, in quanto anche in tal caso si è in presenza dell’intervento del pubblico ufficiale che fornisce piena certezza

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