Ai sensi dell’art. 21 septies. L. 241/90 è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, ovvero di quegli elementi la cui assenza impedisce al provvedimento di venire in vita e che costituiscono i limiti del potere attribuito all’amministrazione di cui il provvedimento è espressione.
Ove l’amministrazione non rispetti la norma attributiva del potere nella parte in cui ne individua un limite, il potere stesso non può ritenersi esistente in capo ad essa e il provvedimento è emanato in condizioni di carenza di potere. Difettando il potere manca la possibilità di produrre l’effetto e la vicenda giuridica non si verifica.
Gli elementi essenziali sono: il soggetto, il contenuto dispositivo, l’oggetto, la finalità e la forma.
Il potere è conferito ad un soggetto pubblico dotato di personalità giuridica. La violazione della norma relativa ai limiti soggettivi del potere determina la nullità del provvedimento.(in alcuni casi anche gli atti emanati da soggetti privati esercenti una pubblica funzione sono amministrativi). Lo svolgimento da parte di un’autorità di una potestà spettante ad altro ente dà luogo ad un atto che non produce effetti: parte della dottrina parla di straripamento di potere o di incompetenza assoluta.
Il potere consiste nella possibilità di produrre una determinata vicenda giuridica: è questo il contenuto dispositivo del potere.
La dottrina distingue tra contenuto necessario, contenuto accidentale e contenuto implicito o naturale del provvedimento.
Gli elementi accidentali costituiscono il contenuto eventuale del provvedimento e sono il termine, la condizione e il modo.
In particolare sono opponibili ai provvedimenti le condizioni essendo possibile subordinare la produzione (condizione sospensiva) o la cessazione dell’effetto ( condizione risolutiva) al verificarsi di un avvenimento futuro e incerto.
In ordine al termine va notato che spesso la limitazione temporale dell’efficacia di un atto deriva direttamente dalla legge,ed in questo caso non si può parlare di contenuto accidentale, e per quanto riguarda il modo,l’opinione negativa in ordine alla sua apponibilità ai provvedimenti si giustifica in quanto esso è proprio dei soli atti di liberalità.
L’oggetto, il termine passivo della vicenda che verrà a prodursi a seguito dell’azione amministrativa, deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile, e può essere o il bene, la situazione giuridica o l’attività destinati a subire gli effetti giuridici prodotti dal provvedimento.
Il potere e il corrispondente provvedimento sono infine caratterizzati dalla preordinazione alla cura dell’interesse pubblico che è risultato vincente nel giudizio di bilanciamento tra valori diversi risolto dalla norma di relazione (finalità o causa del potere).La legge attributiva del potere può inoltre prevedere che l’atto debba rivestire una certa forma a pena di nullità, di norma la forma è scritta anche se non mancano esempi di esternazioni dell’atto in forma orale o comunque non scritte.
In materia si afferma il principio della libertà delle forme. Il provvedimento può talora risultare per implicito da un altro provvedimento o da un comportamento ; in tali casi l’atto viene pur sempre esteriorizzato anche se soltanto in forma indiretta.
L’art. 3 l. 39/93 stabilisce che gli atti amministrativi vengono di norma predisposti tramite sistemi informativi automatizzati: si tratta del c.d. atto amministrativo informatico.
La disciplina del documento informatico è contenuta nell’art. 22 e ss. del d.lgs. 82/05 (codice dell’amministrazione digitale) il quale dispone che con d.p.c.m. o del ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie sono fissate le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici. Il documento informatico, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici “sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge” se conformi alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale. Qualora sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificato, il documento informatico fa inoltre piena prova fino a querela di falso della provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritto.
Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna, ciascuna amministrazione può adottare nella propria autonomia organizzativa , regole diverse da quelle stabilite in generale dal codice. La legge prevede due tipologie di firme: la firma elettronica che attribuisce al documento la validità dell’atto autografo, e la firma digitale , che è un particolare tipo di firma elettronica qualificata, ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica: è basata su un sistema di chiavi crittografiche ed è il risultato di una procedura informatica che consente al sottoscrittore e al destinatario, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità del documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
L’interessato è titolare di una coppia di chiavi crittografiche asimmetriche il cui impiego consente di rendere manifeste e di verificare provenienza e integrità del documento. La chiave, costituita da codici informatici, è dunque l’elemento che consente di criptare un documento. Nel caso di coppie asimmetriche , per la cifratura e decifratura dei documenti sono necessarie due chiavi diverse tra loro: una prima chiave è privata perché è destinata ad essere conosciuta ed utilizzata soltanto dal soggetto titolare; l’altra è pubblica in quanto destinata ad essere divulgata e viene inserita in apposito elenco. Ogni documento cifrato con una delle due chiavi può essere decifrato solo con l’altra. Colui che appone la firma digitale utilizza la chiave privata il destinatario verifica la firma digitale utilizzando la chiave pubblica del sottoscrittore, a lui nota.
Per quanto più specificamente attiene ai documenti informatici delle p.a. , ai sensi dell’art. 22, codice dell’amministrazione digitale, nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici , devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l’operazione. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza , soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
In tema di forma dei provvedimenti un cenno meritano le determinazioni, ovvero a ciò che nella prassi sono definiti gli atti dirigenziali, soprattutto quelle che importano un impegno di spesa. La determinazione chiude la fase amministrativa che genera l’obbligazione e, comportando appunto l’impegno, apre quella contabile di attuazione del suo contenuto. Essa costituisce quindi il momento iniziale del procedimento contabile destinato a sfociare nel pagamento della spesa da parte della tesoreria.