Bisogna verificare la pretesa di una delle 2 sottoclassi ad essere universalizzante tentando di rendere l’altra classe vuota. Qui vale il riferimento alla contrapposizione tra concezione privatistica del diritto (che dice solo che il diritto privato è il vero diritto)  e concezione pubblicistica del diritto (che dice che solo il diritto pubblico è vero diritto). Per ognuna delle 2 l’altra è diritto apparente, non diritto. Nel linguaggio giuridico un modo per espellere dalla sfera del diritto tutto ciò si pensa non debba appartenervi è quello di assegnarlo alla sfera del fatto, ossia ogni evento non qualificato né qualificabile da quelle norme. Ad esempio in una concezione privatistica i rapporti di diritto pubblico vengono espulsi dalla sfera giuridica come rapporti di potere o di forza che si sottraggono alle regole valide per i rapporti di diritto privato. In una concezione pubblicistica i rapporti di diritto privato vengono estromessi come rapporti di mera convenienza ossia rapporti sociali generici non protetti da sistema normativo statale. Inizialmente la sfera dominante era quella privata ma quando poi nella storia si sono affermate le teorie statalistiche e imperativistiche (il diritto è comando del sovrano) il diritto privato comincia a esser considerato diritto solo in quanto è diritto pubblico, quindi una branca di quest’ultimo (pubblicizzazione dell’individuo). Anche la teoria del diritto come rapporto era rimasta in auge finchè la concezione prevalente era quella privatistica, ma all’entrata dei pubblicisti l’immagine del diritto come rapporto intersoggettivo fu offuscata e sostituita da quella dell’istituzione, tenendosi quindi conto dell’apparato organizzativo, un insieme di regole la cui funzione era di mettere in relazione le varie parti col tutto. Le stesse immagini del dominio dei 2 diritti sono diverse: il privato è dominato da un arbitro che dirima i conflitti, il pubblico da una figura di un comandante che coordina gli sforzi di truppa per vincere la battaglia.

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