Il punto di vista dal cui Bobbio si propone di studiare la norma giuridica può dirsi formale nel senso che considera la norma in base alla sua struttura, indipendentemente dal suo contenuto. Come ogni altra proposizione, anche la norma ha una sua formula logico-linguistica che può essere riempita di diversi contenuti. Avvertendo sin dall’inizio che il punto di vista formale non è un modo esclusivo di considerare la norma, l’autore vuole evitare che si scambi lo studio formale con uno dei tanti formalismi che ci sono nel sapere giuridico; Per formalismo giuridico s’intende una considerazione esclusiva del diritto come forma; Bobbio crede che sotto tale nome generico, s’intendano almeno 3 diverse teorie:
Un primo tipo di formalismo nel diritto è quello etico cioè quella dottrina secondo la quale è giusto ciò che è conforme alla legge. Questa dottrina si può dire formale nel senso che fa consistere la giustizia nella legge per il solo fatto che è legge e quindi prescinde dal contenuto(che cos’è la giustizia?).
Un secondo tipo di formalismo è quello giuridico e comprende la dottrina secondo la quale la caratteristica del diritto non è stabilire il contenuto del rapporto intersoggettivo, ma la forma che esso deve assumere per avere certe conseguenze(che cos’è il diritto?).
Infine vi è un terzo tipo di formalismo, quello scientifico che riguarda il odo di concepire la scienza giuridica e il lavoro del giurista al quale viene attribuito il compito di costruire il sistema dei concetti giuridici che si ricavano dalle leggi positive, che è un compito solo dichiarativo e non creativo, e di ricavare deduttivamente dal sistema la soluzione dei casi controversi.
Il punto di vista formale da cui è partito Bobbio non ha niente a che fare con tali formalismi, è solo un modo per studiare il fenomeno giuridico nel suo complesso.