• REGOLA DELLA COERENZA = in un ordinamento giuridico non devono esserci antinomie
  • I legislatori non devono creare norme in antinomia con norme preesistenti, gli esecutori, se le trovano, devono eliminarle
  • Se ci sono norme a diverso livello, vale la norma della coerenza sia per il legislatore che per il giudice
  • Se ci sono norme di pari livello, successive nel tempo, vale la norma della coerenza solo per il giudice e non per il legislatore = al legislatore è lecito contraddirsi, perché anche se crea un’antinomia, il giudice potrà sempre risolverla con il criterio cronologico
  • Se ci sono norme di pari livello e contemporanee, al legislatore è lecito contraddirsi, perché la legge, anche se contiene disposizioni contraddittorie, è pur sempre valida = il dovere di non contraddirsi del legislatore è più che altro un dovere morale; nel caso del giudice, egli non è sottoposto alla regola di coerenza, ma semplicemente alla necessità di applicare una regola e disapplicarne un’altra = in quest’ultimo caso, non vale nessuna regola di coerenza

  • La COMPATIBILITà NON SEMPRE è NECESSARIA affinché UNA NORMA SIA VALIDA = due norme incompatibili, di pari livello e contemporanee, possono essere entrambe valide, seppure non possono essere entrambe efficaci = tuttavia continuano ad esistere entrambe nel sistema, e non esiste rimedio per la loro eliminazione (tranne l’abrogazione legislativa)
  • Inoltre, la COERENZA, pur non essendo condizione di validità, è FONDAMENTO della GIUSTIZIA dell’ordinamento = le norme che pur essendo valide, sussistono nell’ordinamento in situazione di antinomia, violano i principi di giustizia e certezza
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