Ex 88 1° C.P.C. le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità”. Per Mandrioli la norma determina un dovere di assumere questo comportamento, mentre dall’altro lato il modo con cui la parte rispetta o viola questo dovere è assunto in altre norme a criterio addirittura di fondamento di sanzioni: il 116 2° che consente al giudice di desumere argomenti di prova anche dal contegno delle parti nel processo, il 92 che contempla la trasgressione al dovere in argomento come autonoma ragione di rimborso spese, il 175 che indica nel leale svolgimento del procedimento un criterio ispiratore dei poteri del giudice istruttore. Ex 89 sono vietate specificatamente, negli scritti difensivi, le espressioni sconvenienti o offensive. Ex 2° il giudice può disporre la cancellazione e con sentenza che decide la causa, può assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento danno anche non patrimoniale, se le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa.

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