L’attenzione all’aspetto funzionale si manifestò apertamente a partire da inizio anni ’70, quando già Bobbio aveva scritto “verso una teoria funzionale del diritto”. Sicuramente ciò è da collegarsi all’espansione della sociologia del diritto anche nelle facoltà di giurisprudenza. Per teoria sociologica del diritto si avvertiva allora una teoria che vedeva nel diritto una produzione della società in tutte le sue forme e non solo dello stato con un’incidenza quindi diretta sul problema delle fonti: questa teoria in Italia era sinonimo di teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici (Gurvitch sosteneva ciò dicendo che lo sviluppo della società aveva per effetto una diminuzione delle funzioni dello stato) e in generale il discorso aveva come bersaglio lo statalismo, mentre oggi la sociologia ha come bersaglio il formalismo (Kelsen massimo esponente). Oggi invece la sociologia per realizzare una teoria sociologica del diritto (cioè una teoria che consideri il diritto come sottosistema del sistema sociale) si deve preoccupare se siano aumentate o mutate le funzioni del diritto statale il che spiega la diffusione del funzionalismo. Anche il marxismo, aggiungendo alla qualità coattiva anche quella funzionale del dominio di classe, avevano dato un forte impulso al funzionalismo e oggi le teorie dei giuristi socialisti sono le più insistenti sulla funzione sociale. Lukic sostiene che il diritto che monopolizza la forza trova il suo carattere specifico nell’adempiere alla funzione sociale di proteggere l’interesse della classe dominante mantenendo un certo modo di produzione. In Kelsen qualsiasi funzione sociale non interessava invece perchè l’ordinamento coattivo permette di raggiungere obiettivi più diversi. per Weber lo stato passa attraverso l’uso della forza.

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