Tale procedura si ha in tutti i casi in cui i trattati prevedono l’adozione di un atto da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o viceversa (art. 289, n. 2, TFUE).

Dato che le modalità di partecipazione delle due istituzioni possono essere molteplici, numerose sono le procedure speciali previste dai trattati. Ma solo in tre casi l’adozione dell’atto è attribuita al Parlamento con la partecipazione del Consiglio:

approvazione del proprio statuto;

fissazione delle modalità dell’esercizio del diritto d’inchiesta dello stesso Parlamento;

adozione dello statuto e delle condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore europeo.

Più frequenti sono i casi in cui la delibera del Consiglio deve essere preceduta dalla consultazione del Parlamento, che non è vincolante ma obbligatoria (si ha in casi di diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini, diritto di voto…).

La consultazione è un elemento sostanziale ai fini della validità dell’atto, che dunque sarà viziato da nullità quando se ne riscontri l’omissione.

Di fatti, la consultazione è uno strumento di effettiva partecipazione del Parlamento al processo legislativo dell’Unione, elemento essenziale dell’equilibrio istituzionale ed espressione di un “fondamentale di democrazia, secondo cui i popoli partecipano all’esercizio del potere tramite un’assemblea rappresentativa”.

In definitiva, il Parlamento deve aver espresso effettivamente la propria posizione, non essendo sufficiente una semplice richiesta di parere da parte del Consiglio.

Ciò significa anche che, quando il Trattato prevede la previa consultazione del Parlamento, il Consiglio non può adottare un atto che non rifletta la proposta della Commissione così come esaminata dal Parlamento: la procedura di consultazione risulterà infatti rispettata solo nel caso in cui il testo definitivo di un atto, quale approvato dal Consiglio, sia “sostanzialmente identico” a quello contenuto nella proposta su cui il Parlamento aveva espresso il proprio parere.

In talune ipotesi l’adozione di un atto legislativo è subordinata alla previa approvazione del Parlamento europeo. È il caso:

della procedura uniforme di elezione del parlamento;

della conclusione di accordi di associazione;

dell’ammissione di nuovi Stati…

In tali casi, l’approvazione del Parlamento, oltre ad essere obbligatoria, è anche vincolante. Ciò implica che il Parlamento dispone anche di un sostanziale diritto di veto.

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