Con due provvedimenti del 14 5 2005 e 14 2 2006, sono state effettuate importanti modifiche legislative, allo Scopo di attribuire stabilità ai trasferimenti immobiliari operati e, di tutelare la posizione dei legittimari.

A seguito della riforma fiscale attuatasi con la abrogazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, infatti, si è sempre più fatto ricorso all’istituto della donazione sia per anticipare le future disposizioni successorie, sia per consentire ai discendenti di fruire delle medesime (l’aumento dell’età media di vita consentirebbe di poter godere delle ricchezze paterne quando ci si troverebbe in età avanzata), sia al fine di evitare problematiche comunioni ereditarie, posto il crescente numero di soggetti che contraggono matrimonio più volte, ed hanno figli dai diversi matrimoni o rapporti non matrimoniali.

L’aumento del ricorso all’istituto della donazione ha, pertanto, comportato problemi in considerazione delle future pretese su questi attuabili dai legittimari a distanza di tempo dalla data della donazione.

E’ noto, infatti, che l’acquisto per donazione si consolida solo a distanza di dieci anni dalla data di apertura della successione. Ne consegue che dalla data della donazione, che ovviamente, si verifica quando il de cuius è ancora vivo, fino al passaggio dei dieci anni dalla detta successione si interpone un termine che ben potrebbe essere lungo molti decenni.

Ciò comporta la impossibilità, di fatto, per il donatario, di poter disporre, ad esempio, tramite alienazione ovvero iscrizione di ipoteca, di detto immobile per lungo tempo. Deriva da qui la esigenza di individuare un equilibrio fra tutela del legittimario leso ed esigenze degli operatori commerciali interessati all’immobile e alla sua sicura circolazione. In tale ottica si inserisce, pertanto, il primo dei due provvedimenti normativi emanati, con il quale si sono modificati gli artt. 561 e 563 cc.

Altra sentita esigenza era quella legata alla circolazione del patrimonio imprenditoriale e al suo trasferimento generazionale, condizionato dagli obblighi stabiliti dalla normativa successoria.

L’inadeguatezza del nostro sistema successorio, e altri paesi, aveva indotto la Commissione ad emanare una raccomandazione (n. 94/1069/Ce) con la quale gli Stati membri venivano invitati ad agevolare la successione durante la vita dell’imprenditore attenuando gli ostacoli esistenti, primo fra tutti quello derivante dal divieto dei patti successori.

Con il patto di famiglia, si è, pertanto, cercato di conciliare fra loro le esigenze della famiglia e quelle dell’impresa. L’Impresa fondata esclusivamente su valori di ricchezza e ricerca del massimo guadagno e la famiglia dal vincolo della solidarietà che caratterizza i suoi componenti.

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