Questa figura, che agisce come mandataria del Consiglio, è stata introdotta dal Trattato di Lisbona.

La sua nomina spetta al Consiglio europeo con delibera a maggioranza qualificata e con l’accordo del Presidente della Commissione.

In sede di approvazione collettiva della Commissione, anche l’Alto rappresentante è soggetto al voto del Parlamento europeo.

In caso di mozione di censura, le dimissioni investiranno soltanto la sua carica in seno alla Commissione e non anche le funzioni svolte in seno al Consiglio.

Infatti, soltanto il Consiglio europeo, con la stessa procedura di nomina, può porre fine al suo mandato.

I suoi compiti sono quelli di:

guidare la politica estera e di sicurezza comune;

contribuire con le sue proposte all’elaborazione di tale politica ed attuarla in qualità di mandatario del Consiglio;

assicurare l’attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio.

L’Alto rappresentante riveste un doppio ruolo, in quanto, da un lato presiede il Consiglio nella formazione “Affari esteri” (l’unica con presidenza stabile), dall’altro fa parte della Commissione (essendo uno dei vicepresidenti).

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Alto rappresentante si avvale del servizio europeo per l’azione esterna, la cui istituzione è stata prevista dal Trattato di Lisbona.

Il servizio, che lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri, è composto da:

funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione;

personale distaccato dei servizi diplomatici nazionali.

Spetta al Consiglio, con una decisione da adottarsi su proposta dell’Alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento e previa approvazione della Commissione, deliberare l’organizzazione ed il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna.

Lascia un commento