In questo ambito, appare evidente la riduzione della funzione del Parlamento ad un ruolo meramente consultivo (art. 36 TUE) e la perdita del quasi monopolio della Commissione europea nell’esercizio dell’iniziativa legislativa.

Infatti, secondo l’art. 30 TUE, “ogni Stato membro, l’Alto rappresentante, o l’Alto rappresentante con l’appoggio della Commissione possono sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e possono presentare rispettivamente iniziative o proposte al Consiglio”.

A tale riguardo, è prevista anche una procedura d’urgenza quando occorra una decisione rapida, con la possibilità dell’Alto rappresentante di convocare entro 48 ore una riunione straordinaria del Consiglio; detta convocazione può seguire ad una richiesta della Commissione o di uno Stato membro.

L’art. 31 TUE, inoltre, impone di regola l’unanimità per l’adozione di qualunque decisione, con alcuni correttivi tesi ad attenuare in qualche misura la rigidità che ne deriva ed a scongiurare il rischio d’immobilismo; a tal proposito è previsto che:

le astensioni non inficiano l’adozione degli atti e non impediscono il raggiungimento dell’unanimità;

per porre al riparo dagli effetti dell’atto gli Stati membri esitanti, e convincerli ad astenersi invece di esprimere un voto negativo, s’è introdotto l’istituto dell’astensione costruttiva, cioè la possibilità per gli Stati membri di motivare il proprio non voto attraverso una dichiarazione formale, con la quale essi non si obbligano all’atto in fieri (in divenire, che si trova nella fase realizzativa), ma ne accettano gli effetti per l’Unione. A tal proposito, lo Stato in questione si deve astenere dal porre in essere altri comportamenti che possano pregiudicare l’efficacia dell’atto.

È evidente, però, che non si può giungere all’adozione di un atto quando l’astensione coinvolge un numero significativo di membri del Consiglio (fissato in più di 1/3).

In riferimento agli atti adottabili dall’Unione europea in sede di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (ex terzo pilastro), la procedura di formazione non si discosta da quella prevista in termini generali (artt. 293 – 294 TFUE) (il Trattato di Lisbona ha infatti abrogato l’art. 34 TUE, dedicato alla procedura di formazione degli atti del terzo pilastro).

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