Nella sentenza Ferring la corte afferma che i finanziamenti limitati a compensare i costi connessi con l’adempimento di obblighi di servizio pubblico non sono aiuti di stato. Nella sentenza Altmark il tribunale e la corte hanno affermato che quando la compensazione da parte delle autorità pubbliche rispetti certe condizioni comulative la fattispecie si colloca esclusivamente nel campo di applicazione della deroga ex 86 par 2 in quanto i finanziamenti non sono aiuti di stato in quanto mera compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Se il finanziamento ecceda i costi sostenuti dal beneficiario per assolvere agli obblighi di servizio pubblico si entra in sovra-compensazione e si ha procedura di aiuti di stato entrando nei parametri di possibili deroghe al divieto comunitario di aiuti di stato.

Quattro condizioni per cui dalla sentenza Altmark finanziamenti pubblici non si qualifichino come aiuti di stato. Esse sono esistenza di atto di affidamento della missione di interesse gen insieme a una chiara definizione degli obblighi di servizio pubblico, la seconda che la compensazione sia calcolata sulla base di parametri preventivamente definiti in modo chiaro, la terza che l’ammontare della compensazione non ecceda i costi per il servizio pubblico, la quarta che il calcolo della compensazione emerga dall’effettuazione di una gara o sia realizzata in riferimento a un’impresa standard competitiva fornita di mezzi adeguati.

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