La direttiva 2004/38/CE riconosce a tutti i cittadini UE il diritto al soggiorno per un periodo non superiore a 3 mesi senza alcuna condizione o formalità,salvo il possesso di un doc. d’identità; tuttavia,tale disposizione va coordinata con l’art. 14,par. 1, della stessa direttiva nel quale si indica che i cittadini UE beneficiano del diritto di soggiorno finché non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

Per i periodi di soggiorno superiori ai 3 mesi, il diritto di soggiorno è riconosciuto al cittadino di uno Stato membro che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante, oppure che segua un corso di studi o di formazione professionale e disponga di un’assicurazione malattia e dichiari di avere risorse economiche sufficienti,oppure,ancora,che sia un familiare di un cittadino UE ammesso al ricongiungimento.

Qualora non ricorra nessuna di tali condizioni, il cittadino beneficia del diritto di soggiorno allorché disponga di un’assicurazione malattia e di risorse economiche sufficienti; è cosi dato rilievo alla situazione economica del cittadino al fine di evitare che le persone diventino un onere per l’assistenza sociale dello Stato ospitante. Le condizioni per l’ingresso e il soggiorno devono essere interpretate in maniera restrittiva, in modo da ostacolare il meno possibile la libertà fondamentale di circolazione.

Perciò la condizione relativa all’assicurazione sanitaria non deve essere intesa in modo troppo rigoroso e comunque deve essere conforme al principio della proporzionalità.

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