Obbligazioni dipendenti

All’obbligazione d’imposta possono accompagnarsi obbligazioni accessorie, legate alla prima da un nesso di pregiudizialità-dipendenza. Ecco le principali obbligazioni accessorie:

a) obbligazioni relative all’indennità di mora, se decorre inutilmente il termine utile per il pagamento delle imposte iscritte a ruolo, il contribuente è obbligato a corrispondere un’indennità di mora nella misura del 2% del debito, se il pagamento è eseguito entro i 3 gg. successivi alla scadenza, e del 6% se il pagamento è effettuato oltre detto termine;

b) obbligazioni relative agli interessi: per le imposte sui redditi la legge stabilisce che , decorso un semestre dalla data di presentazione della dichiarazione, sono dovuti interessi sulle imposte o maggiori imposte dovute in base a rettifica od accertamento d’ufficio, per ogni semestre successivo fino alla consegna dei ruoli all’esattore; nella stessa misura sono dovuti gli interessi nel caso di prolungata rateazione.

Effetti connessi all’obbligazione tributaria

In connessione con l’obbligazione tributaria, possono sorgere degli altri rapporti intercorrenti tra il soggetto passivo del debito d’imposta ed un terzo diverso dall’ente pubblico creditore. E’ il caso del rapporto di rivalsa del credito, cioè, attribuito al soggetto passivo del tributo, nei confronti di un altro soggetto. Le ragioni del rapporto di rivalsa possono essere molto varie nei diversi tributi.

A) vi sono innanzitutto tributi posti a carico di un soggetto che il legislatore intende far gravare economicamente su di un altro. Ciò avviene, per lo più, nelle imposte sui consumi, nelle quali il soggetto passivo è un imprenditore, cui la legge consente di trasferire su altri (i consumatori) il peso economico del tributo. Non bisogna però confondere il fenomeno puramente economico della traslazione d’imposta che si ha quando il contribuente di un’imposta trasferisce su altri l’onere del tributo inglobandone l’ammontare nel prezzo di trasferimento ad altri di un bene o di un servizio, con il fenomeno giuridico della rivalsa che si verifica quando il contribuente cosiddetto di diritto ha un credito nei confronti del contribuente di fatto, credito che si aggiunge al corrispettivo contrattuale.

B) Ma vi sono anche dei casi in cui il soggetto passivo dell’imposta è un soggetto diverso da colui che realizza il presupposto; tali soggetti sono denominati sostituto d’imposta e responsabile d’imposta. Essi hanno diritto di rivalsa nei confronti di colui che ha posto in essere il presupposto; le leggi tributarie prevedono espressamente tale diritto di rivalsa. In generale, ha diritto di rivalsa, verso colui che realizza il presupposto dell’imposta, ogni terzo che sia tenuto a corrispondere il tributo. Fonte del diritto di rivalsa può essere non solo la legge ma anche una clausola contrattuale. La rivalsa del sostituto d’imposta che si esercita mediante ritenuta è infatti normalmente obbligatoria, e sono previste sanzioni per la mancata effettuazione della rivalsa. Ma vi sono, anche, dei casi in cui il legislatore vieta la rivalsa; nell’INVIM ad esempio che grava sul venditore è vietato pattuire che il compratore si accolli l’onere dell’imposta.

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