Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento, trasformazione di beni strumentali

Esse seguono 2 regimi fiscali diversi, a seconda che siano portate a incremento del costo dei beni cui si riferiscono (le cosiddette “spese incrementative” e in questo caso le spese non sono dedotte come tali, ma comportano aumento del valore fiscalmente riconosciuto del cespite, quindi sono ammortizzate congiuntamente al costo del bene) ovvero siano imputate al conto economico (queste sono le spese di manutenzione ordinaria, immediatamente deducibili nei limiti del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili esistenti all’inizio dell’esercizio).

Le spese d’utilità pluriennale (108)

Esse sono le spese per la pubblicità (attività diretta alla diffusione del nome e dell’immagine dei prodotti di una certa azienda da immettere nel mercato, per incrementare le vendite) e le spese per la propaganda (quest’ultima è rivolta alla divulgazione di certe caratteristiche e speciali qualità del bene o del servizio, anche per il tramite di soggetti forniti di certe competenze/qualità idonee a evidenziare meglio le caratteristiche) e le spese per studi e ricerche: queste 3 spese sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il 4°. Le spese di rappresentanza, che han funzione di promuovere l’attività di beni e servizi verso clienti anche potenziali, sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità ex decreto del Ministero Economia.

Gli accantonamenti

La loro funzione in linea di massima è quella di far partecipare al risultato di un esercizio componenti negative relative ad oneri di cui si prevede il futuro sostentamento. La quota di accantonamento costituisce componente negativa di reddito e il fondo di accantonamento viene costituito in contabilità nel passivo dello stato patrimoniale. Per quanto riguarda gli “accantonamenti per rischi di quiescenza e previdenza”, essi sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio conformemente alle disposizioni legislative e contrattuali regolanti il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti; poi gli “accantonamenti per rischi su crediti” sono deducibili nei limiti dello 0,5% dei crediti commerciali iscritti in bilancio, ma la deduzione non è più ammessa se il fondo ha raggiunto il 5% dei crediti esistenti alla fine dell’esercizio.

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