Il 1° introduce in sostanza la regola della generale deducibilità delle spese per le prestazioni di lavoro dipendente, includendo anche la liberalità. L’unico limite della deducibilità dei costi per erogazioni liberali riguarda i casi in cui le liberalità costituiscano “oneri di utilità sociale”, in questo caso la deducibilità è solo del 5 per mille. Il 2° poi, per contrastare frequenti comportamenti elusivi volti a portare in deduzione costi non inerenti all’attività dell’impresa, pone l’indeducibilità per i costi sostenuti per il funzionamento delle strutture percettive (es circoli sportivi), mentre è previsto un limite alla deducibilità dei costi relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti. Il 5° dispone in deroga al principio di competenza, che i compensi agli amministratori di società sono deducibili dall’esercizio in cui sono corrisposti, secondo quindi il principio di cassa. il 6° prevede che le partecipazioni agli utili spettanti a dipendenti ed associati in partecipazione sono computate nell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico.

La disciplina degli interessi passivi

Il 96 TUIR prevede in pratica 2 diverse procedure di degli interessi passivi: una prima procedura prevede che in linea di principio questi interessi siano deducibili senza limiti, in ciascun periodo d’imposta, fino a concorrenza dell’importo degli interessi attivi e dei proventi assimilati realizzati nello stesso periodo d’imposta; la 2° procedura interviene quando sussista un’eccedenza di interessi passivi rispetto a quelli attivi e in questo caso l’eccedenza è deducibile solo nel limite del 30% del ROL (risultato operativo lordo) della gestione caratteristica dello stesso esercizio.

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