Per quanto riguarda i profili sostanziali del presupposto, bisogna dire che la disciplina dell’imposta di registro è caratterizzata da diversi principi.

Tra le regole generali, è da annoverare il principio per il quale l’imposta di registro deve essere applicata secondo l’intrinseca natura degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi è corrisponde il titolo o la forma apparente. Questo principio ha due effetti: il primo consiste nella possibilità che l’Ufficio proceda alla riqualificazione dell’atto sottoposto a registrazione, quando il suo titolo o la sua forma apparente non riflettano la reale natura dell’atto medesimo; il secondo effetto, invece consiste nell’inammissibilità di tener conto di elementi esterni al contenuto dell’atto, ai fini della concreta applicazione del tributo (imposta di registro intesa come imposta d’atto).

Poi, particolari problemi emergono nell’ambito della disciplina prevista per gli atti contenenti più disposizioni. Infatti, la legge prevede che se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto; mentre, se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente le une dalle altre, in tal caso l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa.

In questo ambito, dottrina e giurisprudenza sono d’accordo nel ritenere che per disposizione occorre intendere ogni atto che sarebbe suscettibile di imposizione in base alle previsioni della tariffa; mentre grandi dubbi sussistono sul modo di intendere la “derivazione necessaria”, dalla quale dipende l’assoggettamento a tassazione della sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa. A volte, si fa riferimento all’esistenza di vincoli giuridici esterni, dai quali deriva la necessaria contestualità di disposizioni di per sé suscettibili di autonoma imposizione; più spesso, invece si ritiene sufficiente il rapporto reciproco che lega tra di loro le diverse disposizioni all’interno di un atipico negozio unitario.

Altro principio fondamentale, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, è quello relativo all’irrilevanza della nullità o annullabilità degli atti. La legge, a tal proposito prevede che la nullità o l’annullabilità dell’atto non fa venir meno l’obbligo di registrazione e di pagare la relgtivg imposta: inoltre la legge aggiunge che l’imposta così pagata deve esser restituita per la parte eccedente la misura fissa, quando l’atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato.

Infine, nell’ambito degli atti dell’autorità giudiziaria (che sono anch’essi soggetti ad imposta di registro quando producono effetti patrimoniali corrispondenti a quelli degli atti negoziali), vige il principio fondamentale, in virtù del quale tali atti sono sottoposti ad imposta, anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano suscettibili di impugnazione, salvo rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

 

Le disposizioni sulla qualificazione di particolari atti e negozi giuridici

Sono diverse le norme tributarie che qualificano particolari rapporti giuridici in forme diverse rispetto a quelle che deriverebbero dagli effetti propriamente civilistici degli atti registrati. Ciò avviene attraverso l’adozione di due tecniche normative, ossia l’assimilazione (l’estensione del regime di un atto tipico ad un altro atto che non ne presenta gli estremi formali) e la presunzione legale, assoluta o relativa (ossia, la configurazione di effetti ulteriori e diversi da quelli che emergono dagli atti registrati). In merito possiamo citare diversi esempi:

Nei trasferimenti immobiliari, i frutti pendenti e le pertinenze, si presumono trasferiti all’acquirente dell’immobile, a meno che siano escludi espressamente dalla vendita;

  • Il mandato è sottoposto all’imposta stabilita per l’atto per il quale è stato conferito, quando risulti accompagnato sia dalla irrevocabilità e sia dalla dispensa dall’obbligo di rendiconto (e quindi, il mandato è fiscalmente equiparato alla vendita, conferito in maniera irrevocabile e con dispensa dall’obbligo di rendiconto).

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