Questa situazione ha subito una svolta con l’approvazione dello Statuto dei diritti del contribuente (l. 212/2000), che ispirandosi espressamente agli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione intende introdurre nell’ordinamento dei principi generali con l’aspirazione ad una relativa stabilità delle leggi tributarie.

L’1 prevede che le disposizioni dello Statuto costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

Dunque in caso di deroga o modifica non espressa prevale la disposizione dello Statuto.

I principi generali, applicabili a tutte le imposte, sono i seguenti:

l’interpretazione autentica delle leggi tributarie è di regola vietata, ed è consentita solo in casi eccezionali, con legge ordinaria e qualificazione espressa;
le leggi tributarie non possono avere effetto retroattivo se non nei casi di interpretazione autentica legittima;
le leggi tributarie, dal punto di vista della forma, devono osservare i canoni della chiarezza e trasparenza;
i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati;
il divieto di istituire con decreto legge nuovi tributi o estendere la portata soggettiva di tributi esistenti;
l’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di assumere idonee iniziative al fine di consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti in materia tributaria;
l’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati; inoltre deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o l’irrogazione di una sanzione;
gli atti dell’amministrazione finanziaria devono contenere la motivazione.

Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, a meno che non sia già a conoscenza del contribuente;
sono sempre ricorribili davanti al giudice amministrativo gli atti tributari che non siano già impugnabili davanti al giudice tributario;
l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione;
i rapporti fra contribuenti e fisco sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Secondo la Cassazione in particolari ipotesi di affidamento in atti o comportamenti dell’amministrazione il principio di buona fede comporterebbe anche l’inesigibilità del tributo;
la legge prevede anche alcune garanzie a favore del contribuente sottoposto a verifiche fiscali ed istituisce la figura del Garante del contribuente, al quale i soggetti interessati possono segnalare disfunzioni, irregolarità, prassi amministrative anomale od irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini ed Amministrazione finanziaria.

Il Garante può rivolgere richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti ed attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti di accertamento o di riscossione illegittimi notificati al contribuente.

 

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