Ex 122 la lingua deve esser l’italiano. Ex 123 il giudice può nominare un’interprete e un traduttore se serve. Vi sono poi tutta una serie di atti che devono esser compiuti oralmente, anche se poi sono moltissimi gli atti del processo per cui è prevista la forma scritta. In linea di massima si può dire che sono tipicamente orali quegli atti che si svolgono con la contemporanea presenza fisica delle parti innanzi al giudice. Ma anche degli atti che si componi in forma orale, la legge prescrive che sia redatta una documentazione scritta, il c. d “processo verbale” ex 126. Una “variante” del documento scritto è il cosiddetto “documento informatico” , per cui “tutti gli atti e provvedimenti del processo possono esser compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale”. Abbiamo poi le udienze: essi sono i momenti di incontro tra il giudice e le parti. L’udienza è diretta dal giudice singolo o, se si tratta di giudice collegiale, dal presidente, che regola opportunamente la discussione (127), mentre l’udienza è privata quando si tratti di udienze del giudice istruttore e invece è pubblica, quando si tratti di udienza in cui si discute la causa (128). Il 125 1° indica la forma-contenuto degli atti di parte: essi devono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda, le conclusioni, la sottoscrizione della parte, il c. f. del difensore ecc. . Questa disciplina deve esser poi integrata con quella specifica dei singoli atti

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento