Pubblicità delle udienze

Con riguardo al processo penale, la pubblicità concerne la possibilità del comune cittadino di conoscere quanto si svolge in dibattimento. Al riguardo possiamo distinguere tra:

  • pubblicità immediata, che si realizza quando soggetti estranei al processo sono presenti in aula ed assistono direttamente all’udienza;
  • pubblicità mediata, che si attua attraverso la possibilità di pubblicare gli atti del dibattimento tramite la stampa o altro mezzo di diffusione. Tale pubblicità, peraltro, svolge una duplice funzione:
    • permette il controllo dell’opinione pubblica sul funzionamento della Giustizia;
    • costituisce una forma di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).

Pubblicità immediata

La pubblicità immediata viene assicurata dalla modalità di svolgimento dell’udienza, che di regola è pubblica a pena di nullità (art. 471 co. 1). Non sono ammessi nell’aula di udienza i minori, le persone sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale (co. 2).

La regola generale della pubblicità immediata subisce un’eccezione quando il giudice dispone che si proceda a porte chiuse in presenza di ipotesi tassativamente previste dalla legge. Tale decisione, peraltro, costituisce per il giudice l’espressione non di una facoltà ma di un dovere imposto dalla legge (art. 472):

  • obbligo di procedere a porte chiuse con divieto di pubblicazione degli atti (co. 1 e 2):
    • quando la pubblicità può nuocere al buon costume (sessuale);
    • quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell’interesse dello Stato e purché l’autorità competente chieda di procedere a porte chiuse;
    • quando l’assunzione di determinate prove può causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell’imputazione ;
    • obbligo di procedere a porte chiuse senza divieto di pubblicazione degli atti (co. 3):
      • quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene;
      • quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento dell’udienza;
      • quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati;
      • delitti di violenza sessuale e assimilati: i dibattimenti relativi ad alcuni delitti di violenza sessuale, di prostituzione minorile e di tratta di persone debbono svolgersi, di regola, a porte aperte. La persona offesa, tuttavia, se adulta, può chiedere che si proceda a porte chiuse anche soltanto per una parte del dibattimento (co. 3 bis). Quando la persona offesa è minorenne, si procede sempre a porte chiuse.

In ogni caso, a prescindere dal titolo del reato per il quale si procede, se deve essere esaminata una persona minorenne, il giudice ha il potere discrezionale di disporre che il relativo esame avvenga a porte chiuse (art. 472 co. 4).

Riprese televisive del dibattimento

Le riprese o le trasmissione del dibattimento sono sempre vietate nei casi di cui all’art. 472 co. 1, 2 e 4. Salvi questi divieti, l’art. 147 disp. att. consente le riprese televisive, lasciando al giudice la valutazione delle condizioni di ammissibilità. In particolare, devono essere contemperati:

  • l’interesse alla retta amministrazione della Giustizia;
  • il diritto alla riservatezza;
  • il diritto alla cronaca.

Il primo rappresenta evidentemente l’interesse prevalente: il limite assoluto all’autorizzazione delle riprese televisive, infatti, è costituito dal pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell’udienza o alla decisione . Sembra tuttavia difficile individuare ipotesi nelle quali la presenza delle telecamere in aula non sia idonea a recare tale pregiudizio.

Il codice, come ultimo requisito per autorizzare la ripresa o la trasmissione, prevede il consenso della parti. Il giudice, tuttavia, non ha l’obbligo di sentirle preliminarmente, né di avvisarle che hanno al facoltà di non consentire. Se una delle parti non consente, di regola il giudice non può autorizzare la ripresa o la trasmissione. Se sussiste un interesse sociale (non solo pubblico) particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento , tuttavia, il giudice può dare l’autorizzazione anche se le parti non consentono (clausola elastica).

L’art. 147, anche in caso di autorizzazione da parte del giudice, dispone che il presidente deve vietare la ripresa di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente , se questi non vi consentono con espressa manifestazione di volontà o se la legge ne fa divieto (es. minorenni).

Con riferimento alla distinzione tra ripresa e trasmissione, il giudice può autorizzarle entrambe, oppure limitarsi alla sola ripresa. Una volta che l’emittente abbia registrato la bobina, tuttavia, anche se la trasmissione non è stata autorizzata, in concreto sarà difficile esercitare un controllo sull’utilizzazione.

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