Le prestazioni tributarie, pur presentando molti aspetti comuni con le normali obbligazioni pecuniarie, differiscono da quest’ultime per molteplici elementi (presenza di sanzioni che sono invece assenti in caso di inadempimento delle obbligazioni; l’Amministrazione finanziaria può realizzare le sue pretese attraverso l’esercizio di poteri dei quali il comune creditore non dispone).

Queste divergenze tra le posizioni dell’amministrazione finanziaria e del contribuente con quelle del creditore e del debitore di diritto privato hanno sollevato diverse questioni interpretative, tutte indirizzate verso l’incertezza che i principi e le regole delle comuni obbligazioni possa essere estese alle prestazioni tributarie. Questa problematica, in ogni caso, ha perso rilevanza col passare degli anni, a seguito dell’ampliarsi delle disposizioni tributarie che hanno dato risposte certe ai singoli problemi, e quindi del ridimensionamento dell’esigenza di ricorrere ai principi ed alle regole civilistiche.

Il principio di indisponibilità del tributo

La più importante divergenza della disciplina delle prestazioni tributarie da quella delle obbligazioni è rappresentata dal principio dello indisponibilità del tributo. In virtù di questo principio, non si può fissare alcuna esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti all’epoca della loro stipulazione. Questo principio ha una portata molto ampia.

Per quanto riguarda gli obblighi di versamento e i diritti a deduzione e detrazioni, l’indisponibilità deriva dalla loro unilateralità e dall’inderogabilità delle norme che li regolano. In poche parole, né il contribuente può chiedere, né l’Amministrazione consentire, in assenza di norme espresse, che gli adempimenti tributari vengano assolti in modi e in termini diversi da quelli previsti dalle norme.

Nell’ambito dei poteri autoritativi dell’Amministrazione finanziaria, la loro indisponibilità è invece, conseguenza della mancanza di discrezionalità nell’applicazione delle leggi tributarie. Infatti gli Uffici devono effettuare gli accertamenti tenendo conto esclusivamente dell’esigenza della corretta determinazione degli imponibili e delle imposte.

Quindi, alla luce di tutto questo, l’indisponibilità del tributo non ha un fondamento giuridico unitario, bensì è una conseguenza naturale delle caratteristiche e delle regole proprie di ogni singola situazione soggettiva tributaria, e può trovare deroghe di vario tipo in casi particolari.

La disciplina dell’adempimento degli obblighi tributari

Le modalità di adempimento degli obblighi tributari sono previste da apposite regole di settore, inderogabili, e che prevalgono su ogni disposizione civilistica. Nell’ambito degli obblighi pecuniari, l’adempimento consiste nel pagamento delle somme dovute; tale pagamento può avvenire in forme diverse a seconda che si tratti di versamenti diretti o di pagamenti susseguenti ad iscrizioni a ruolo delle imposte.

Per l’adempimento degli obblighi di versamento diretto, è previsto che esso deve avvenire mediante corresponsione delle somme ad uno degli Istituti di credito appositamente convenzionati, e con il contestuale rilascio di delega irrevocabile affinché essi provvedano al versamento delle somme medesime (entro i 5 giorni successivi) presso la Tesoreria dello Stato. In questi casi, i pagamento si ritiene effettuato al momento stesso del rilascio della delega all’Istituto di credito. In questo ambito, è consentito l’effettuazione dei pagamenti in rate mensile di importo uguale, con interessi, purché il pagamento venga completato entro il mese di novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione.

Il pagamento dei tributi iscritti a ruolo deve invece essere effettuato presso il Concessionario del Servizio di riscossione, entro 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Di norma, il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione; ma l’Ufficio delle imposte può concedere dilazioni dei pagamenti nei casi in cui il contribuente versi in situazioni di temporanea difficoltà.

 

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento