Esso è un accertamento svincolato dall’analisi delle singole fonti di reddito ed è diretto a ricostruire il reddito complessivo IRPEF sulla base di una logica presuntiva differente rispetto a quella posta a base della ricostruzione analitica. E’ quindi questo un accertamento di 2°, diretto a prevenire un vuoto d’imposta, conseguente ai limiti dell’accertamento analitico, quando c’è una situazione di contrasto tra reddito derivante da ricostruzione analitica e reddito complessivo netto che risulta accertabile sulla base del contenuto induttivo attribuibile alle spese sostenute dal contribuente. Questo tipo di accertamento ha come parametro l’uomo medio (che destina al consumo personale o familiare somme non superiori a quelle di cui dispone o a titolo reddituale o a titolo patrimoniale). Questo metodo è piuttosto delicato: urge quindi delineare una serie di garanzie dirette ad imporre una ponderazione quantitativa al ricorso a questo strumento (il 38 DPR modificato dalla l.78/2010 introduce una soglia minima di accesso alla rettifica sintetica: il reddito complessivo accertabile deve eccedere almeno di 1/5 quello dichiarato) nonché una selezione e valutazione degli elementi indicativi di capacità contributiva (la 2° parte del 4°, dopo la l.78, prevede che l’accertamento sintetico possa fondarsi  sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato con l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto Ministero Economia da pubblicare in GU ogni 2 anni. In tal caso si fa salva la prova contraria per il contribuente: questi può dimostrare che il maggior reddito determinato/determinabile sinteticamente è fatto in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Il procedimento prevede che gli uffici amministrativi invitino il contribuente a comparire di persona o con rappresentanti legali per consentire la produzione di dati/notizie rilevanti per l’accertamento. Si avvia quindi il contradditorio.)Infine, la legge prevede che la ricostruzione sintetica del reddito è limitata al solo anno d’imposta oggetto di accertamento (non sugli anni precedenti).

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