Dobbiamo ora vedere in qual modo l’ufficio, dall’accertamento dei fatti – indice perviene alla quantificazione del reddito. Schematicamente, possiamo enucleare tre criteri di quantificazione del reddito sintetico, che si basano, sul redditometro, sugli investimenti e sulla spesa globale.

A) Innanzitutto, occorre dire del redditometro. La legge attribuisce al Ministro delle finanze il potere di individuare dei fatti – indice, in base ai quali (con l’applicazione di coefficienti) gli uffici possono determinare induttivamente il reddito globale, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto a tale determinazione per due o più periodi d’imposta. Il decreto ministeriale considera, come indici, la disponibilità di aerei, navi e imbarcazioni da diporto, automobili a altri mezzi di trasporto, residenze principali e secondarie, la spesa per collaboratori familiari, ma l’ufficio può considerare anche altri indici. Tale decreto ha natura regolamentare; pertanto, ne è possibile il sindacato giurisdizionale, sia da parte del giudice amministrativo (che ha potere di annullarlo, sia da parte del giudice tributario (che può disapplicarlo). E’ ovvia la possibilità di contestare la sussistenza dei fatti – indice; è invece assi limitata la possibilità di contestare che, dati certi fatti indice, il reddito che se ne può inferire è inferiore a quello calcolato in base ai coefficienti redditometrici.

B) L’accertamento sintetico, oltre che in base ai fatti indice tipici presi a base del redditometro, può essere effettuato anche in base ad altri fatti, tra cui ha rilievo preminente la spesa per incrementi patrimoniali (acquisto di titoli, di immobili).

Quando l’esborso effettuato è molto elevato in rapporto ai redditi dichiarati dal contribuente nell’anno in cui viene effettuata la spesa e negli anni precedenti, è legittimo presumere che siano stati utilizzati redditi non dichiarati. Per delimitare la discrezionalità degli uffici, la legge stabilisce che la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei 5 anni precedenti.

L’ufficio deve tenere conto della somma effettivamente sborsata. Se la somma sborsata è di 120 ml., l’importo accertabile è di 20 ml. per 6 anni. L’ufficio deve valutare se il reddito dichiarato nell’anno della spesa e nei 5 anni precedenti è tale da permettere un accantonamento annuo (cosiddetta quota risparmio) di lire 20 ml.. La quota risparmio si aggiunge al reddito determinabile in base agli altri indici e coefficienti redditometrici.

C) Mentre con il redditometro si mira a ricostruire il reddito globale muovendo solo da determinate spese, il metodo cui ci riferiamo muove dalla ricostruzione della spesa globale per inferire, da questa, il reddito globale. In sostanza, viene quantificata presuntivamente la somma spesa dal singolo contribuente e dal suo nucleo familiare nel periodo d’imposta; a questa si aggiunge la cosiddetta quota risparmio; e così il reddito complessivamente prodotto viene considerato pari alla somma di quanto speso per vivere e della quota risparmio.

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