Nel processo tributario non esiste alcuna distinzione tra fase istruttoria e quella decisoria della controversia. In ogni caso, la legge dispone che ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, le Commissioni esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati e di informazioni conferite agli uffici tributari ed all’ente locale.

Inoltre, è previsto che nel caso in cui si devono acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, le Commissioni possono chiedere apposite relazioni ad organi tecnici della P.A. (compresa la Guardia di finanza),ovvero disporre consulenza tecnica; infine la legge non ammette né il giuramento né la prova testimoniale. Da questa disciplina emergono diverse problematiche.

Innanzitutto, non tutti sono d’accordo sul fatto che lo scopo dell’istruzione processuale va oltre la verifica della regolarità dell’istruzione primario posta in essere dall’ufficio, e risponde all’esigenza di consentire la formazione del convincimento del giudice in ordine alla verità dei fatti dedotti in giudizio dalle parti. In poche parole, la regolarità formale degli atti impugnati non libera il giudice dal dovere di ricercare le prove di fatti controversi.

Per quanto riguarda le prove, le principali differenze tra la disciplina dell’istruzione probatoria nel processo tributario e la disciplina generale, sono da ravvisare:

  • Nell’inesistenza di prove legali nel processo tributario, in quanto quest’ultimo è dominato dal principio del libero apprezzamento degli elementi probatori;
  • E nella mancata tipizzazione dei mezzi di prova.

Altra problematica riguarda, le questioni che richiedono elementi conoscitivi di particolare complessità, dove in tal caso la legge offre al giudice la possibilità di chiedere apposite relazioni ad organi tecnici della P.A. (e la collaborazione della Guardia di finanza), ovvero di disporre consulenza tecnica. Su quest’ultima soluzione, vi è ben poco da dire, in quanto vanno applicate tutte le norme del codice di procedura civile sulla consulenza tecnica d’ufficio.

Mentre, sono sorti molti dubbi sulla prima soluzione, poiché il principio costituzionale dell’indipendenza non viene rispettato quando si consente al giudice di avvalersi di uffici ed organi della stessa P.A.. che è una delle parti in giudizio.

 

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