Bisogna precisare che non tutte le operazioni effettuate nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni sono soggette ad IVA. In merito possiamo distinguere le operazioni escluse, quelle non imponibili ed infine, quelle esenti.

Sono operazioni escluse quelle che sono del tutto estranee agli obblighi tributari, e sono quindi assolutamente irrilevanti ai fini dell’IVA. Questa irrilevanza deriva sia dalla mancanza dei requisiti richiesti per la configurabilità di una cessioni di beni o di una prestazione di servizi (il conseguimento di una caparra), sia anche dalle norme, le quali prevedono che alcune cessioni di beni e alcune prestazioni di servizi non sono considerate tali ai fini dell’IVA.

Ad esempio, possiamo ricordare le operazioni che hanno per oggetto denaro, terreni non edificabili, valori bollati o postali, ecc., tra le operazioni “non considerate” cessioni di beni; mentre, nell’ambito delle prestazioni di servizi, sono escluse dall’IVA, ad esempio, le cessioni di diritti d’autore e opere dell’ingegno quando effettuate dall’autore.

Sono operazioni non impunibili invece, una vasta area di operazioni, che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, anche quando sono effettuate materialmente al suo interno. Si tratta delle esportazioni (anche in Stati dell’Unione Europea), e dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali; si tratta quindi di operazioni che sono sottratte all’IVA per l’estrema difficoltà nell’individuare criteri certi di territorialità quando l’operazione interessa Stati diversi (si pensi al trasporto che preveda l’attraversamento del territorio di più Stati). La particolarità del regime tributario di queste operazioni è che, a differenza di quanto è previsto per le operazioni escluse, le operazioni non imponibili sono soggette a fatturazione e a tutti gli obblighi formali derivanti dalla disciplina IVA.

Infine abbiamo le operazioni esenti che sono previste tassativamente dalla legge. Si tratta di esoneri motivati dal fatto che alcuni consumi di ricchezza non vengono considerati manifestazioni di capacità contributiva, o perché relativi a bisogni essenziali, o perché riguardanti situazioni ritenute meritevoli di particolare favore dal punto di vista politico-sociale.

Esempi tipici di operazioni esenti possono ravvisarsi nelle prestazioni sanitarie, in quelle educative e didattiche rese da scuole riconosciute, di trasporto pubblico urbano di persone, ecc. Anche le operazioni esenti, come quelle non imponibili, rientrano nel capo operativo dell’IVA e sono soggette ai normali obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione; però per le operazioni esenti, rispetto a quelle non imponibili, è prevista l’indetraibilità dell’imposta subita sugli acquisti di beni e servizi destinati per le operazioni medesime.

 

 

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