Anche nella disciplina dell’ICI possiamo distinguere norme che definiscono il presupposto di fatto dell’imposta ed i soggetti passivi, e norme che disciplinano i criteri di determinazione dell’imposta. Per quanto riguarda il primo tipo di norme, diciamo che esse dispongono:

  • Che presupposto di fatto è costituito dal possesso di fabbricati e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
  • Che per fabbricato si intende l’unitĂ  immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano; e per terreno agricolo, il terreno adibito all’esercizio delle attivitĂ  agricole secondo quanto stabilito dal ce;
  • Che sono soggetti possivi dell’imposta il proprietario dell’immobile, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione sull’immobile medesimo;
  • Infine, che i Comuni possono deliberare l’applicazione di diverse aliquote (tra il 4 e il 7 per mille) per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale; e possono stabilire aliquote agevolate in favore degli enti senza scopo di lucro.

Detto questo, possiamo ben osservare come l’ICI presenti aspetti dell’imposizione sia patrimoniale e sia reddituale. In poche parole, l’ICI è una imposta patrimoniale, in quanto presupposto di fatto è il possesso degli immobili, anche se non produttivi di reddito; allo stesso tempo, nella sua disciplina vi sono elementi tipici delle imposte sui redditi, in particolar modo, quando l’obbligo di pagamento viene interamente posto a carico dei titolari dei diritti reali parziari (uso, usufrutto, abitazione, ecc.).

In questa direzione è anche la previsione che dispone la possibilitĂ  di una diversa quantificazione delle aliquote per le diverse tipologie di immobili. In definitiva, l’ICI, pur essendo una imposta di natura patrimoniale basata sul possesso degli immobili, si colloca tra gli strumenti di tassazione indiretti dei redditi prodotti dagli immobili stessi. Ciò mette in risalto, l’irrazionalitĂ  della previsione che dispone l’indeducibilitĂ  dell’ICI dai redditi soggetti a tassazione da parte dell’IRPEF e dell’IRES. Infatti, ciò comporta che i redditi immobiliari vengono assoggettati alle imposte sui redditi anche per la parte sottoposta assorbita dagli obblighi di pagamento dell’ICI.

 

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