La riscossione quando non è svolta dagli stessi uffici accertatori è affidata ad un’apposita struttura organizzativa, denominata “Servizio di riscossione dei tributi”.

Tale servizio è costituito da un ufficio centrale, denominato servizio centrale, e da uffici periferici (gli agenti della riscossione). Il servizio di “agente della riscossione” è affidato, nei singoli ambiti territoriali, in concessione amministrativa. Il concessionario della riscossione, quindi, è un privato concessionario di un pubblico servizio. Ecco in sintesi i compiti del concessionario. Esso provvede alla riscossione delle entrate iscritte a ruolo; provvede, inoltre, alla riscossione dei versamenti diretti. Il concessionario promuove l’esecuzione forzata delle somme iscritte a ruolo e provvede agli sgravi ed ai rimborsi. Il concessionario del servizio di riscossione può svolgere anche funzione di tesoriere degli enti locali. Tra lo Stato e il concessionario vi è un rapporto contrattuale, che è stipulato in seguito ad un’asta pubblica, cui possono partecipare soltanto determinati soggetti (aziende ed istituti di credito, casse rurali ed artigiane). Il concessionario non è titolare dei crediti da riscuotere, ma è soltanto incaricato della riscossione; pertanto, le controversie sui crediti da riscuotere non vanno promosse nei confronti del concessionario, ma nei confronti dell’ente impositore (salva l’azione di risarcimento danni).

Lascia un commento