L’Amministrazione finanziaria svolge attivitĂ  di indirizzo anche nei confronti dei contribuenti. In merito, occupa una particolare posizione il cd. diritto di interpello. Questo istituto assume due distinte forme giuridiche.

La prima consiste nel diritto (I. n. 413/1991) riconosciuto al contribuente di richiedere un parere preventivo ad un apposito Comitato consultivo per le norme ontielusive. costituito presso il Ministero delle Finanze (precisiamo che tale diritto era riconosciuto solo con riferimento alle operazioni che rientravano nell’ambito di operativitĂ  delle disposizioni antielusive previste dal D.P.R. n. 600/1973).

A tal fine, la legge precisa che la richiesta deve riguardare casi concreti e contenere gli elementi utili per la corretta qualificazione della fattispecie; che il parere reso dal Comitato ha l’effetto di porre l’onere della prova a carico di chi non si sia uniformato al parere; e che sulla richiesta si forma il cd. silenzio-assenso nel caso di mancata risposta, da parte del Comitato, entro 60 giorni dalla richiesta, e dopo ulteriori 60 giorni da una formale diffida ad adempiere.

Successivamente, il legislatore è tornato sulla materia, però con una disciplina di carattere generale contenuta nel cd. Statuto del contribuente (legge n. 212/2000). Con questa disciplina, il legislatore ha riconosciuto al contribuente il diritto di inoltrare all’Amministrazione finanziaria specifiche richieste riguardanti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano oggettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle medesime disposizioni. Inoltre la disciplina in questione prevede:

  • La risposta dell’Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’interpello e limitatamente al contribuente;
  • Che, nel caso in cui l’Amministrazione non risponda entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della richiesta, si intende che l’Amministrazione concordi con la soluzione prospettata dal contribuente;
  • Che non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta nel termine stabilito;
  • E che è nullo qualsiasi atto emanato in difformitĂ  dalla risposta.

Nonostante le notevoli diversitĂ  tra queste due discipline (una settoriale, e l’altra di portata generale), si può dire che entrambe sono espressione di un unico istituto, il quale è caratterizzato dal riconoscimento al contribuente di un vero e proprio diritto ad ottenere la preventiva indicazione, dall’Amministrazione, della soluzione che essa ritiene corretta di un caso pratico, e dal fatto che la richiesta deve riguardare casi concreti e personali.

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