La detrazione, nel campo dell’IVA, ha la funzione di assicurare la neutralità dell’imposta nei confronti di coloro che esercitano attività d’impresa o arti e professioni, consentendo ad essi di recuperare l’imposta subita dagli acquisti. Quindi, esso consiste nel diritto di detrarre, dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni attive, quello dell’imposta assolta, o dovuta, o addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni importati o acquistati nell’esercizio di impresa o arti e professioni.

L’imposta assoluta è quella pagata all’atto dell’eventuale importazione dei beni; si ha invece, imposta dovuta nei casi di fatturazione dell’acquisto e di conseguente obbligo di versamento della relativa imposta; mentre l’imposta addebitata è quella che risulta dalle fatture ricevute per acquisti effettuati presso altri soggetti IVA. Il diritto di detrazione non viene pregiudicano dall’eventuale perdita o distruzione dei beni acquistati nel corso dello svolgimento dell’attività economica. Tale diritto infine, sorge dal momento in cui l’imposta diviene esigibile da parte dell’Amministrazione (e quindi normalmente dal momento di effettuazione dell’operazione soggetta ad IVA).

 

 

I presupposti del diritto di detrazione

Sono presupposti del diritto di detrazione: l’effettuazione dell’acquisto (o importazione), l’inerenza dell’acquisto all’esercizio d’impresa o arti e professioni, e l’esigibilità dell’imposta (nei confronti del cedente).

Per quanto riguarda il primo presupposto, innanzitutto bisogna capire cosa la legge tributaria intende per acquisto. Però, le norme tributarie non forniscono in maniera esplicita una nozione di acquisto. Pertanto, tale nozione deve essere desunta dalle norme che definiscono le condizioni di applicabilità dell’imposta. Comunque, tornando alla detrazione bisogna dire che sicuramente è prevista la detraibilità delle imposte risultanti da fatture che siano state emesse anteriormente vai momento di effettuazione dell’operazione.

Mentre, vi sono dubbi sulla detraibilità dell’imposta sia nel caso di imposta addebitata per operazioni in tutto i in parte inesistenti^ sia nel caso di imposta erroneamente applicata su operazioni che non dovevano essere soggette ad IVA, o di imposta applicata in misura maggiore del dovuto. I dubbi sorgono da una disposizione in virtù della quale se viene emessa fattura per operazioni inesistenti ovvero se nel la fattura le imposte relative sono indicate in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per Unterò ammontare indicato nella fattura.

In merito, la dottrina e la giurisprudenza prevalente ritengono che il diritto di detrazione competa solo per gli acquisti effettivamente avvenuti. Invece, per quanto concerne la detraibilità dell’imposta applicata erroneamente, o per importo maggiore del dovuto, la giurisprudenza, a volte, ha negato la detraibilità per il fatto che in questo caso si avrebbe una non imposta, la quale dovrebbe essere recuperata dal destinatario della fattura mediante esercizio delle normali azioni privatistiche nei confronti di chi ha emesso la fattura.

Mentre, la dottrina dominante ritiene che qualora sussistano i requisiti dell’effettività dell’acquisto e della sua inerenza all’attività economica, in ogni caso compete il diritto di detrazione.

Per quanto riguarda il secondo presupposto [l’inerenza dell’acquisto), bisogna dire che il diritto di detrazione compete soltanto per le imposte relative a beni e servizi che siano stati acquistati nell’esercizio di impresa o arti e professione. Tuttavia, la legge prevede delle deroghe a questa regola generale; precisamente, la legge prevede, per le operazioni relative ad alcuni tipi di beni e di servizi (carburanti, autovetture, ecc.) specifiche regole di indetraibilità o di detraibilità limitata.

Infine, nel terzo requisito [l’esigibilità dell’imposta), è possibile ravvisare due aspetti: uno positivo ed uno negativo.

L’aspetto positivo consiste nel fatto che l’esigibilità è diretta a stabilire un rigoroso collegamento tra il momento in cui l’imposta è detraibile da parte del cessionario e quello in cui ne è dovuto il versamento allo Stato da parte del cedente. Questa soluzione è giustificata dal fatto che in certi casi, l’obbligo del versamento viene differito al momento del pagamento del corrispettivo. Quindi, solo in questi casi il legislatore ha escluso la possibilità di esercitare la detrazione prima del pagamento del corrispettivo.

L’aspetto negativo, invece fa riferimento al semplice requisito dell’esigibilità dell’imposta, dal quale deriva l’assoluta irrilevanza sia del pagamento della fattura a chi l’ha emessa e sia del versamento dell’imposta da parte di quest’ultimo allo Stato.

 

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