La struttura giuridica del sistema tributario, adottando il cosiddetto “modello della fiscalità di massa”, ha consentito l’introduzione di tributi ad elevato gettito e destinati ad un’ampia diffusione soggettiva (anche in presenza di una organizzazione amministrativa che non ha visto una corrispondente crescita dimensionale proporzionata al maggiore impegno richiesto). Ciò è stato realizzato con la valorizzazione della collaborazione del privato all’attuazione del tributo, attribuendo al contribuente responsabilità applicative tali da ridurre l’intervento amministrativo. Oltre a ciò, in questo sistema vengono riconosciuti ruoli di controllo preventivo del rispetto della normativa tributaria a soggetti estranei alla p.a. (specie professionisti legati al contribuente da rapporti fiduciari). Oltre ciò, il sistema di fiscalità di massa impone che l’attuazione amministrativa del tributo abbia ruolo rilevante sia in chiave preventiva (es. dissuasione di comportamenti fiscalmente devianti)ma anche in chiave repressiva (cm concreto strumento di recupero del gettito sottratto all’imposizione). Da questa presenza delle situazioni soggettive nell’attuazione del diritto tributaria, è sorta la reazione legislativa che è espressa nell’introduzione di norme dello Statuto dei diritto del contribuente disciplinanti l’attività di accertamento: quindi siamo davanti a un principio di legalità dell’azione amministrativa (per cui le regole disciplinanti le modalità di intervento amministrativo nell’attuazione del tributo condiziona la legittimità dell’azione amministrativa stessa e quindi la validità giuridica degli atti con cui si esprime). In generale però non esiste una disciplina comune ai diversi tributi, mentre si riscontra una disciplina dell’attuazione amministrativa o accertamento propria per ogni tributo.