Sono tre le figure di reato che hanno come soggetto attivo il sostituto. Una figura sanziona obbligo di dichiarazione, due obbligo di versamenti.

A) Il sostituto che omette di presentare la dichiarazione annuale è punito a titolo contravvenzionale, quando l’ammontare delle somme pagate e non dichiarate è superiore, nel periodo d’imposta, a 50 ml.. La pena comminata è quella dell’arresto fino a 2 anni o quella dell’ammenda fino a 5 ml.;

B) Il sostituto che omette di versare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ritenute per un ammontare complessivo superiore, in un periodo d’imposta, a lire 50 ml., è punito con l’arresto fino a 3 anni oppure con l’ammenda fino a 6 ml.;

C) Il sostituto che omette di versare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per un ammontare complessivo superiore, in un periodo d’imposta, a 25 ml, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire tre ml. a lire 5 ml..

Il secondo reato è contravvenzionale, il terzo è un delitto; le differenze tra i due reati stanno in ciò che:

– la soglia minima è di 50 ml. in un caso, di 25 nell’altro;

-nel terzo reato si richiede il rilascio ai sostituti della certificazione delle ritenute.

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