I reati concorsuali sono reati che presuppongono l’esistenza di una procedura concorsuale che costituisce quindi presupposto del reato o comunque condizione di punibilità in modo tale che il reato non sussiste o l’azione penale non può essere esercitata fin quando non inizia una procedura concorsuale. Nell’ambito dei reati concorsuali hanno fondamentale importanza i reati fallimentari che la legge disciplina in modo separato a seconda se siano commessi dal fallito o da persone diverse.

 

La bancarotta : natura e caratteri

Trai reati commessi dal fallito la bancarotta è reato fallimentare tipico. Essa può essere semplice o fraudolenta a seconda se l’elemento soggettivo del reato sia costituito da colpa o dolo. La legge espressamente stabilisce che presupposto della bancarotta è la dichiarazione di fallimento, stabilendo che l’azione penale può essere esercitata dopo la sentenza dichiarativa di fallimento (solo in caso di fuga o latitanza dell’imprenditore può essere esercitata l’azione in contemporanea alla presentazione della domanda di fallimento).

La dichiarazione di fallimento è quindi condizione oggettiva di punibilità in quanto al di fuori del fallimento non vi è bancarotta e se il fallimento è revocato viene meno la bancarotta e l’azione penale eventualmente iniziata cade. Con il reato di bancarotta la legge punisce alcuni fatti (dolosi o colposi) che incidono sul fallimento alterando il patrimonio del fallito o alterando la posizione dei singoli creditori e anche se tali fatti sono molteplici il reato è unico in quanto la legge punisce non il fatto in se ma l’alterazione che viene a determinarsi nella procedura fallimentare. Per tale motivo la commissione di più fatti delittuosi costituisce solo aggravante e non si applicano i principi relativi al concorso di reati.

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