Procedimento cautelare (47). Fu introdotto, dopo che per molto tempo ne fu avvertita la necessità, solo con la legge delega 431/1991. Il 47 nasce proprio dall’attuazione della delega: si è creato un procedimento interno al processo tributario che, in presenza dei presupposti di legge, consente di sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato fino alla pubblicazione della sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale. (ricordiamo però che ci sono analoghi rimedi di natura amministrativa comunque esperibili). La funzione di cautela insita nella sospensione è evitare che, nelle more di definizione del giudizio, in virtù del principio per cui l’impugnazione dell’atto non ne sospende l’esecuzione, si possano cristallizzare nei confronti della parte ricorrente gravi danni e irreparabili (mancando un provvedimento giurisdizionale, ancora in la da venire). I presupposti della tutela cautelare sn: periculum in mora e fumus boni iuris. Il procedimento si attiva con istanza motiva proposta dal contribuente nel ricorso ovvero in atto separato, notificato alle altre parti e depositato in segreteria (sempre osservando le disposizioni sulla costituzione in giudizio del ricorrente, cosìcchè la decisione sull’istanza cautelare epiloghi un vero e proprio procedimento incidentale).Il Presidente fissa con decreto la trattazione dell’istanza di sospensione per la 1° camera di consiglio utile; in caso di eccezionale urgenza potrà disporre la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio. Ci può anche essere sospensione parziale (relativa a una parte dell’atto impugnato) , subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione/fideiussione bancaria. La trattazione della controversia deve esser fissata non oltre 90gg dalla pronuncia e gli effetti della sospensione cesseranno dalla data di sospensione della sentenza di 1°. Infine, è possibile revocare/modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, se mutano le circostanze sulla base di cui la sospensione era stata concessa.

Procedimento conciliativo (48). Questo istituto ha dei forti collegamenti con l’accertamento con adesione: entrambi hanno comune matrice nell’antico “concordato tributario”. Tuttavia con il 48, il procedimento conciliativo ha una sua disciplina autonoma. Dopo il d.lgs 218/1997, posson esser conciliate, in tutto o in parte, controversie riguardanti ogni tipo di questione o materia e concernenti qualsiasi categoria di contribuenti. Il procedimento può realizzarsi solo davanti alla Commissione provinciale e si snoda secondo 2 diversi schemi: uno “in udienza” (si innesca quando o una delle parti l’abbia proposto con istanza per la trattazione in pubblica udienza ovvero quando la Commissione l’abbia sollecitato ovvero quando l’ufficio abbia depositato la proposta di conciliazione con l’adesione della controparte. Se si raggiunge l’accordo, si fa apposito processo verbale in cui sono indicate imposte/sanzioni/interessi e il verbale è titolo esecutivo per riscuotere le somme dovute.) e l’altro “fuori udienza” (si realizza quando l’ufficio depositi la proposta accettata dalla controparte, prima che si fissi la data di trattazione. A questo punto il Presidente Commissione, verificata l’esistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara l’estinzione del giudizio con decreto). Entro 20 giorni successivi al processo verbale o al decreto, il contribuente dovrà pagare quanto deve o pagare la 1° rata e dare fideiussione per le successive: così si perfeziona l’accordo. Applicazione di eventuali sanzioni: avviene nella misura di 1/3 delle somme irrogabili sull’entità del tributo definito.

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