Nell’ambito dell’attività d’impresa ci sono alcuni fattori della produzione “pluriennali” ossia che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio, contribuendo più anni al processo produttivo. Tra questi fattori della produzione rientrano le immobilizzazioni materiali es. fabbricati e le immobilizzazioni immateriali es. brevetti. Per evidenziare contabilmente la quota del costo pluriennale da imputare ad ogni singolo esercizio in cui è stato usato il fattore produttivo, si usa il sistema del processo d’ammortamento, che consiste nell’accantonare una quota di costo pluriennale (cn addebito nel conto economico), per ogni esercizio il cui bene è usato, la quale quota confluisce in un fondo ammortamento (cosiddetto procedimento indiretto). Questa ripartizione avviene in base alla vita utile del cespite, che dev’esser determinata tenendo conto in primis del deperimento fisico, poi dell’obsolescenza cioè del deperimento economico e infine di ogni altro elemento atto a condizionare il futuro uso del bene. L’ammortamento deve poi esser sistematico (cioè definito con un piano che tenga conto della residua possibilità d’utilizzazione dell’immobilizzazione). L’ammortamento dei beni materiali è disciplinato dal 102 TUIR, che stabilisce che “le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili partendo dall’esercizio di entrata in funzione del bene” e tale disposizione nel disciplinare il cosiddetto “ammortamento ordinario” precisa che: 1) l’ammortamento riguarda solo i beni strumentali; 2) le quote di ammortamento sono deducibili cominciando dall’esercizio in cui il bene strumentale è stato immesso nel ciclo produttivo. il 2° 102 fissa come limite massimo dell’importo dell’ammortamento deducibile quello che risulta applicando al costo del bene i coefficienti stabiliti con decreto del Ministero Economia. Il TUIR disciplina poi anche l’ammortamento dei beni immateriali (103) tra cui sono compresi:

a) i diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, brevetti industriali, processi ecc, le cui quote d’ammortamento del relativo costo sono deducibili in misura non superiore del 50%;

b) i diritti di concessione e gli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio, i cui costi sono ammortizzabili in misura corrispondente alla durata d’utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

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