L’esito positivo del controllo introduce l’accertamento tributario “in senso stretto” (esso rappresenta l’attività di affermazione amministrativa della pretesa tributaria conseguente alla rideterminazione dell’imposta o dell’imponibile in maniera diversa da quella rappresentata dal contribuente oppure alla determinazione dell’imponibile e dell’imposta nelle ipotesi di omessa dichiarazione). Il DPR 600 contiene la disciplina meglio articolata.

Un primo problema è la rilevanza in sede di accertamento della cosiddetta interposizione fittizia” (37 DPR 600): per questo art, oggi in sede di rettifica/accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti (quando dimostrato che questi ne è l’effettivo possessore per interposta persona: con questa norma si consente al fisco di superare l’assetto formale dei rapporti, dirigendo l’accertamento anche verso un soggetto interposto, disconoscendo l’effetto dell’interposizione).

Ci si è poi chiesti se l’accertamento si debba necessariamente rivolgere verso la tutela dell’interesse del fisco (precludendo così un intervento favorevole al contribuente) ovvero possa esperirsi anche quando porti uno svantaggio per il fisco: ad oggi il 38 1° stabilisce che l’Ufficio delle Imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano in tutto o in parte le deduzioni dal reddito o le detrazioni d’imposta indicate nella dichiarazione.

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