Il processo di formulazione normativa deve necessariamente esser il risultato di un colloquio fecondo fra prassi, scienza, legislazione (previgente e ancora in formulazione). Di conseguenza occorre fare un codice europeo prodotto di un’identità culturale europea (altrimenti si potrebbero produrre nei singoli Stati tante letture interpretative e tante prassi giurisprudenziali quanti sono i modelli nazionali). Ora, è chiaro che la storia del diritto e la comparazione giuridica sono per il loro statuto scientifico discipline che si muovono fuori dall’ambito statuale e dei singoli diritti nazionali e per questo oggi sembrano fornire gli strumenti più utili per la conoscenza dei “fondamenti” comuni e condivisi dei diversi ordinamenti, nonché per l’individuazione delle differenze (distinguendo le differenze apparenti delle soluzioni divergenti, spiegandone ragioni/conseguenze). Secondo Vacca, il progetto del diritto UE contiene una sfida che può esser vinta solo se il recupero della grande tradizione giuridica comune avverrà con gli strumenti atti a individuare/selezionare gli elementi fondanti sostanziali dagli elementi “accidentali”: l’esigenza di questa selezione investe sia il diritto romano sia la tradizione romanistica nel periodo del diritto intermedio e moderno. Il compito del giurista appare allora quello di recuperare i principi fondanti ossia le ragioni comuni e da questi edificare la “casa comune”.

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